CASA E FISCO – CREDITO D’IMPOSTA SUL RIACQUISTO – PAGINA AGGIORNATA 11 OTTOBRE 2025
HAI ACQUISTATO UNA NUOVA “PRIMA CASA”?
Se devi versare l’imposta di registro, puoi recuperare (in tutto o in parte) quella pagata sul precedente acquisto agevolato. Di seguito quando spetta il credito e in che misura.
IL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA “PRIMA CASA”
A chi compete?
A chi acquista una nuova “prima casa” e vende l’immobile acquistato con i medesimi benefici entro i termini di legge (oggi, se si compra prima di vendere, entro 2 anni).
Quanto spetta?
Un importo pari all’imposta di registro (o all’IVA) pagata sul primo acquisto, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sul secondo atto. L’eventuale eccedenza non è rimborsabile.
Quando spetta e in quale misura
Il credito d’imposta spetta a chi non è decaduto dalle agevolazioni “prima casa” e riacquista un’altra abitazione con i requisiti (escluse le categorie A/1, A/8, A/9). L’importo è la minore tra: imposta pagata sul primo acquisto e imposta dovuta sul secondo acquisto.
Esempio — Imposta di registro 1° acquisto: € 3.750. Imposta di registro 2° acquisto: € 3.500.
Credito d’imposta spettante: € 3.500. La differenza (€ 250) non è rimborsabile.
Appalto e permuta
Il credito spetta anche se il riacquisto avviene con contratto di appalto o in permuta. Per l’appalto, rileva la consegna del fabbricato per l’effettivo riacquisto.
Esempio — Se l’imposta del secondo acquisto è € 3.500 e quella del primo era € 3.750, il credito spettante è € 3.500. L’eccedenza (€ 250) non si rimborsa.
Come si utilizza il credito
- In diminuzione dell’imposta di registro sul nuovo acquisto.
- In diminuzione di registro, ipotecaria e catastale su atti successivi.
- In dichiarazione IRPEF (rigo dedicato) se non utilizzato in atto.
- In compensazione F24 (codice tributo 6602).
Attenzione — Se il secondo acquisto è soggetto a IVA, l’IVA si paga integralmente in atto: il credito si utilizza in IRPEF o in F24.
Quando non spetta
- Se il precedente acquisto non beneficiava delle agevolazioni “prima casa”.
- Se il nuovo immobile non ha i requisiti “prima casa” (escluse A/1, A/8, A/9).
- Se non si rispettano i termini (oggi, in caso di acquisto prima della vendita, entro 2 anni per alienare il precedente).
Per fruire del credito, dichiara la volontà nell’atto del nuovo acquisto. Se l’indicazione è stata omessa, si può integrare l’atto (se in possesso dei requisiti e della documentazione).