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I termini più usati in compravendita
Lo scadenzario del
proprietario di casa
Compravendite |
In estrema sintesi, per definire la disciplina ai fini
IVA della cessione degli immobili occorre preliminarmente definire quali
operazioni entrano e quali no nel campo 1) cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricati) ad uso abitativo se effettuate dall’impresa che ha costruito l’immobile; dall’impresa che ha eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 31, c.1, lettere c), d), e), l. 5 agosto 1978, n. 457 (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica); dall’impresa che per oggetto esclusivo o prevalente, operazioni di vendita di fabbricati o porzioni di fabbricati (società di compravendita immobiliare); 2) cessioni di immobili diversi dai fabbricati ad uso abitativo (categoria catastale A/10 e categorie C, D e E) effettuate da soggetti IVA (imprese individuali, società commerciali, enti non commerciali quando agiscono in veste di operatori commerciali); 3) cessioni di terreni edificabili effettuate da soggetti passivi di imposta. Le predette cessioni sono soggette ad imposta di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, attualmente fissata nell’importo di e 168,00.
Per l’individuazione dei requisiti soggettivi (impresa di
costruzione, impresa di rivendita, ecc.) si rinvia al capitolo 2
dedicato ai soggetti.
per quanto concerne le cessioni di singole
porzioni di fabbricato, la destinazione abitativa sussiste nel caso
in cui si tratti di unità immobiliari catastalmente classificate o
classificabili nelle categorie da A/1 ad A/11, escluse quelle
classificate o classificabili in A/10 (uffici); Nulla dice la circolare del Ministero delle finanze circa il trattamento delle pertinenze, tuttavia si può ritenere conformemente a quanto precisato da Assonime nella circolare n. 85 del 25 luglio 1986 che sono “compresi tra i fabbricati (o le porzioni di fabbricato) in parola anche costruzioni censite in altre categorie catastali (box, cantine eccetera) se costituenti pertinenze di fabbricati (o porzioni di fabbricato) aventi destinazione abitativa”. Sono assimilate alle cessioni di immobili anche le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie e loro consorzi, l’autoconsumo, la permuta, l’assegnazione di immobili ai soci di società e l’estromissione agevolata di immobili dal patrimonio dell’impresa individuale.
cessione di terreni non edificabili;
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