Immobili:
rischio di blocco per i rogiti dopo le norme sugli impianti
Ufficio studi del Consiglio nazionale del
notariato
Sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/2008): nessun
limite alla circolazione degli
immobili
Sommario: 1. La nozione di “trasferimento”. - 2. L’ambito soggettivo. - 3.
L’ambito oggettivo. - 4.
L’attività del notaio e la validità dell’atto. - 5. L’ambito di applicazione. -
6. Le sanzioni. – 7. Conclusioni
Il decreto 22 gennaio 2008, n. 37 in G.U. n. 61 del 12 marzo 2008 (in CNN
Notizie del 13 marzo 2008), che entrerà in vigore il 27 marzo 2008 (in base alla
normale vacatio legis), all’art. 13 contiene una previsione che riguarda
“gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo”
stipulati a partire da quella data.
1. La nozione di “trasferimento”
In questa fase sembra sufficiente evidenziare che l’ampio concetto di
“trasferimento” (art. 13) sembra alludere non ad un contratto tipico,
bensì ad una prestazione possibile oggetto di più contratti che, “a qualsiasi
titolo”, sono idonei a realizzare il trasferimento di un
immobile, a qualsiasi uso destinato.
Ancora una volta quindi, si ripropone lo stesso dubbio interpretativo
sull’impiego da parte del legislatore del “generico” concetto di
“trasferimento”, già posto in occasione della certificazione energetica degli
edifici.
L’interprete in questo caso dovrà non solo verificare la portata della nozione
di “trasferimento” utilizzata, ma dovrà anche affrontare due difficoltà
ulteriori:
-in primo luogo, che la nozione di “trasferimento” non è accompagnata dalla
locuzione “ a titolo oneroso” (come invece, nell’art. 6 comma 1-bis lett. a),
b), c) del d.lgs. 192/2005 come modificato dal d.lgs. 311/2006), ma
dall’espressione “a qualsiasi titolo”. La
nozione, pertanto, sembra doversi riferire agli “atti a titolo oneroso”, quali
ad esempio la
vendita e la permuta, con esclusione di ogni atto da cui non derivi un
“trasferimento” in senso tecnico (come ad esempio la divisione);
-in secondo luogo, di conciliare la nozione di “trasferimento a qualsiasi
titolo” con il termine “venditore” impiegato nella stessa disposizione, che
andrebbe inevitabilmente a circoscrivere l’ambito applicativo della norma:
termine significativo, ma non decisivo ai
fini dell’esclusione dalla disciplina de qua agli atti a titolo gratuito, come
ad esempio la donazione.
Si deve anche aggiungere che, stante l’ampio concetto di trasferimento
utilizzato a prescindere dal tipo di atto posto in essere, si ripropongono gli
stessi problemi già esaminati sempre in tema di certificazione energetica,
relativamente all’applicabilità del D.M. 37/2008 agli atti
derivativi-costitutivi di diritti reali di godimento, per i quali allo stato
comunque non può
affermarsi l’esclusione della disciplina.
D’altra parte non può tralasciarsi di considerare che talvolta il legislatore
utilizza un termine ridotto rispetto all’istituto disciplinato (ad esempio,
“venditore” con riferimento a qualsiasi contratto di cessione di un bene), per
cui l’utilizzazione del termine così ridotto non
deve indurre in modo superficiale ad un’interpretazione restrittiva.
2. L’ambito soggettivo
Ad una prima lettura, il decreto in esame non sembra affatto indirizzato ad
incidere in misura significativa sull’attività del notaio. Il provvedimento ha
come destinatari:
a) i soggetti di cui all’art. 3 del decreto, e cioè le imprese abilitate
all’installazione, trasformazione ed ampliamento e manutenzione straordinari
degli impianti;
b) il committente di cui all’art. 8, comma 1;
c) il proprietario dell’impianto di cui all’art. 8, comma 2;
d) il soggetto titolare del permesso di costruire e di quello che ha presentato
la DIA di cui
all’art. 11, comma 2.
L’attività del notaio viene in considerazione, quindi, solo nell’art. 13 che
prevede, in fase di trasferimento dell’immobile tre distinte attività:
-la consegna all’avente causa della documentazione amministrativa e tecnica
nonché il libretto di uso e di manutenzione;
-l’indicazione in atto della garanzia del venditore circa la conformità degli
impianti alla
vigente normativa in materia di sicurezza;
-l’allegazione della dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di
rispondenza di cui all’art. 7, comma 6.
È prevista infine la consegna della stessa documentazione in copia
all’utilizzatore del bene a qualsiasi titolo.
3. L’ambito oggettivo
Il decreto sembra riferirsi a tutti gli immobili in qualunque tempo realizzati,
senza distinzione.
Si distingue, invece, tra impianti realizzati prima e dopo l’entrata in vigore
del decreto, da cui scaturisce una possibile diversa documentazione ai fini
dell’allegazione.
Per quanto concerne la dichiarazione di conformità, da redigere in base ai
modelli allegati al decreto, essa viene rilasciata:
-dall’impresa installatrice, secondo il modello di cui all’allegato 1 del
decreto (art. 7, comma 1);
-dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici
di cui all’art. 3 comma 3 secondo il modello di cui all’allegato 2 del presente
decreto (art. 7, comma 4);
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non più
reperibile, la stessa è sostituita, per i soli impianti eseguiti prima
dell’entrata in vigore del decreto, da una dichiarazione di rispondenza resa da
un competente professionista iscritto all’albo ed avente i requisiti previsti
dall’art. 7, comma 6.
4. L’attività del notaio e la validità dell’atto
Quanto al comportamento che il notaio è tenuto a seguire in sede di ricevimento
dell’atto pubblico o di autentica dell’atto di trasferimento, l’art. 13
stabilisce in particolare quanto segue: “L'atto di trasferimento riporta la
garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente
normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti
contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza
di cui all'articolo 7, comma 6.”
Circa la consegna della documentazione prevista dalla prima parte dell’art. 13,
a rigore, questa appare una fase meramente eventuale dell’attività di
documentazione del pubblico ufficiale. Il riferimento, infatti, alla vicenda
traslativa e non all’atto traslativo, lascia supporre
che quella consegna possa sia precedere che seguire l’atto traslativo. Da questo
punto di vista pertanto, nessun obbligo è posto a carico del notaio.
Riguardo all’allegazione delle dichiarazioni di cui all’art. 7, la lettera della
norma pone l’obbligo di allegazione all’atto di trasferimento, pur se la
violazione di tale prescrizione non risulta sanzionata da alcuna disposizione,
secondo quanto più avanti precisato.
La violazione di tale obbligo, inoltre, non incide sulla validità dell’atto:
infatti, quando il legislatore ha inteso far dipendere la validità del negozio
di trasferimento dall’allegazione di un documento tecnico, lo ha detto
espressamente (cfr. da ultimo art. 15 commi 8 e 9 d.lgs.
192/2005 coma modificato dal d.lgs. 311/2006).
Occorre aggiungere infine, sotto un diverso profilo, che appare difficile
ipotizzare una qualunque ipotesi di invalidità dell’atto (nullità virtuale)
sulla base di una fonte normativa di tipo secondario, come un decreto
ministeriale.
Va comunque segnalato che le parti possono espressamente, di comune accordo,
escludere la necessità della predetta allegazione.
Quanto invece alla garanzia del venditore (rectius: alienante), che deve essere
riportata nell’atto di trasferimento, si segnala come ciò già trovi una sua
propria disciplina nel codice civile e precisamente agli art. 1476 ss., ancorché
questi non prevedano un obbligo di riportare nell’atto simile indicazione.
Sulla base di un’interpretazione meramente letterale dell’art. 13 potrebbe
sembrare che l’inciso “salvo espressi patti contrari” si riferisca unicamente
all’allegazione delle dichiarazioni di cui all’art. 7, cosicché le parti
potrebbero espressamente, di comune accordo, derogare solo alla suddetta
previsione.
Su tale ricostruzione, che quindi escluderebbe per il venditore di derogare alla
garanzia di cui all’art. 13 sulla conformità degli impianti, possono avanzarsi
fondati dubbi.
5. L’ambito di applicazione
Risulta, invero, alquanto singolare che la presente disciplina di natura
regolamentare, possa aver inciso sull’ordinaria disciplina codicistica in
materia di garanzia per i vizi, di cui all’art. 1490 c.c.; norma questa che, al
secondo comma, consente alle parti di escluderla.
Torna qui nuovamente in considerazione l’aspetto della gerarchia delle fonti
normative.
Non può infatti una disposizione contenuta in un regolamento ministeriale
derogare ad una fonte di rango primario, quale il codice civile; ne consegue che
non essendo stato modificato l’art. 1490 c.c., esso continua a disciplinare la
garanzia a carico del venditore sui vizi della cosa.
Sembrerebbe deporre in questo senso – impregiudicati i diversi profili di
eccesso di delega contenuti nel decreto, e la questione relativa all’emanazione
del decreto nei termini previsti dalla legge delega - anche l’ambito
circoscritto di operatività del suindicato regolamento. Il provvedimento
infatti, è stato emanato in attuazione della sola lett. a) comma 13 dell’art.
11-quaterdecies del d.l. 203/2005 (convertito con modificazione dall’art. 1
della l.
248/2005), la quale lettera fa riferimento esclusivamente al riordino delle
disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli
edifici. Il provvedimento, quindi, non è in attuazione della delega di cui alla
successiva lett. b), che attiene alla definizione di un reale sistema di
verifiche degli impianti, con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori
degli impianti garantendo una effettiva sicurezza. Questa parte della legge
delega, pertanto, non risulta allo stato ancora attuata (1).
Se tale ricostruzione è corretta, il presente provvedimento nulla ha mutato in
materia di contrattazione degli immobili, i quali continuano come per il passato
a poter circolare pur senza che riportino la dichiarazione del venditore di cui
all’art. 13.
In definitiva, le previsioni dell'art. 13 appaiono unicamente finalizzate a
ridurre le asimmetrie informative nella contrattazione, avente ad oggetto
immobili nei quali siano installati gli impianti menzionati nell'art. 1 del
decreto; la natura regolamentare di queste previsioni, e l'assenza di sanzioni
specifiche per la loro inosservanza - salvo quanto infra precisato - induce a
concludere nel senso della piena commerciabilità degli edifici a prescindere
dall'osservanza delle prescrizioni sopra commentate.
6. Le sanzioni
Quanto all’apparato sanzionatorio previsto nel suddetto decreto (art. 15),
coerentemente con quanto già ritenuto circa l’inesistenza di nuovi obblighi a
carico del notaio, esso non prevede alcuna sanzione in fase di trasferimento
dell’immobile, a carico né del notaio né delle parti dell’atto.
Le sanzioni si riferiscono solo alle imprese di cui all’art. 3 del decreto in
esame. Infatti:
-il comma 1 dell’art. 15 si riferisce alla violazione degli obblighi di cui
all’art. 7, posti esclusivamente a carico delle imprese e dei soggetti abilitati
al rilascio delle dichiarazioni di conformità e di rispondenza; -il comma 3
allude alle violazioni accertate a carico delle imprese installatrici.
Quanto al comma 2, che attiene genericamente agli altri obblighi di cui al
presente decreto, non si ritiene che si riferisca ad alcun obbligo in capo
(oltre che al notaio) alle parti.
Infatti “il riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di
pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione”,
presuppone una valutazione tecnica che non può essere propria delle parti.
A sostegno della ricostruzione sopra prospettata si consideri che il comma 6
dell’art. 15 individua come unica autorità competente ad irrogare le sanzioni,
le Camere di Commercio,
certamente non legittimate all’irrogazione di sanzioni nei confronti di soggetti
da esse non
controllati.
7. Conclusioni
- E’ certamente ammissibile, in base al codice civile, una deroga convenzionale
all'obbligo di garanzia della conformità degli impianti previsto dall'art. 13 in
capo all'alienante: le parti possono, cioè continuare a pattuire l'esclusione di
tale obbligo di garanzia, eventualmente ponendo a carico dell'acquirente l'onere
di provvedere successivamente all'adeguamento degli impianti stessi, o in
alternativa prevedendo obblighi diversi a carico dell'alienante (ad esempio,
quello di provvedere successivamente all'adeguamento).
- Nell'ipotesi in cui nessuna previsione di garanzia sia contenuta nel
contratto, non sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 15, ma trovano
unicamente applicazione le norme codicistiche sulla garanzia per vizi.
- Analogamente, nel caso di mancata allegazione delle certificazioni di
conformità (o equipollenti) in assenza di un patto espresso di deroga, non può
ipotizzarsi l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, salva sempre
l'ordinaria disciplina della garanzia per vizi e della responsabilità
contrattuale.
- Impregiudicata quindi la commerciabilità degli immobili, la validità degli
atti di trasferimento e l'inapplicabilità di sanzioni amministrative per quanto
sopra descritto, dovranno essere invece approfondite le interferenze della
normativa in oggetto con la ordinaria disciplina della garanzia per vizi e della
responsabilità dell'alienante per inadempimento, nei casi in cui il contratto
ometta di regolamentare il profilo in esame.
Mauro Leo, Cristina Lomonaco, Serena Metallo
1)
Sotto un diverso profilo -a sostegno del ruolo che l’art. 13 assume solo sul
piano contrattuale- riesce difficile immaginare per l’assenza della garanzia del
venditore in ordine al requisito della conformità alle norme sulla sicurezza
degli impianti, una conseguenza sanzionatoria più grave di quella prevista per
il trasferimento di immobili privi del requisito dell’agibilità (che attiene
alla salubrità dell’edificio), per il quale nessuno dubita che l’unica
conseguenza a carico del venditore sia il risarcimento del danno. Si consideri
infatti che oggi la verifica sulla sicurezza degli impianti, ai sensi dell’art.
9, è presupposto per il rilascio dell’agibilità.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno
degli edifici.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per
la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante
il Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e
trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di
sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti
da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre
disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558,
recante il regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al
registro delle imprese per particolari categorie di
attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici; Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il
regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006,
n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare. Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n.300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti
Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n.
159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con
nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati
all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso
a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e
barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impiantielettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione
ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle
disposizioni del presente decreto.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per
materia ai sensi dell'articolo 10, commi 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
-Il testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto legge
30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n.
230) e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2
dicembre 2005, n. 248
(Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), e' il seguente:
«13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno
o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici; Il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.», (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, 5.0.), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (1. - 2. Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione.
Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante
«Norme per la sicurezza degli impianti» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
marzo 1990, n. 59), sono i seguenti:
«Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica). -1. Il 3 per cento
del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca di cui
all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e' destinato
all'attivita' di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge,
svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato
dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, e' iscritta a carico del capitolo
3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.». «Art. 14 (Verifiche). - 1. Per
eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformita' degli impianti
alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le
unita' sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti,
nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo
le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
presentazione della relativa richiesta.».
«Art. 16 (Sanzioni). -1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10
consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalita'
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione
amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle
altre norme della presente legge consegue, secondo le modalita' previste dal
medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un
milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalita'
della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2,
comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei rispettivi albi, dopo la terza violazione
delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche' gli
aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, «Regolamento
recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini
della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto
delle norme di sicurezza.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
1994, n. 141,
Supplemento Ordinario.
La legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante « Differimento di termini previsti da
disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre
disposizioni urgenti in materia.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
gennaio 1996, n. 16.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante
«Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di
registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi
alla denuncia di inizio di attivita'
e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro
delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di
determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge. 15
marzo 1997, n. 59). e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n.
272.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante
«Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di
esercizio.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.
Il testo dell'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2006, n. 110) convertito in legge
12 luglio 2006, n. 228, recante «Proroga di termini per l'emanazione di atti di
natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative
e in materia di istruzione.»(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006,
n. 160), e' il seguente:
«1-quater. (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo). -1. Il
termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 148, e' prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.
-Il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300,(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2006,
n. 300), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n. 17,
recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa.» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
26 febbraio 2007, n. 47, Supplemento Ordinario), e' il seguente:
«Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e
lavori in edilizia). - 1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1,
del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore
del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui
all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n.
46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione
in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso
regolamento di cui al primo periodo del presente comma.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o
distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale
o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito
collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza
nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali
preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla
loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti
tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado
normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali
che comportano la necessita' di primi interventi, che comunque non modificano la
struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua
destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica
vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli
apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi
elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli
di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche
necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche
relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a
tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua,
mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di
protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto
elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti
degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete
pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle
tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas,
anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i
collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione
e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le
predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della
combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti,
gli impianti di estinzione di tipoautomatico e manuale nonche' gli impianti di
rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni,
di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese
artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1,
se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile
tecnico da essi preposto con atto formale, e' in possesso dei requisiti
professionali di cui all'articolo 4. 2. Il responsabile tecnico di cui al comma
1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con
ogni altra attivita' continuativa. 3. Le imprese che intendono esercitare le
attivita' relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la
dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per
quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2,
intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi', il possesso dei
requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da
realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3,
unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualificaartigiana.
Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla
domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono
autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture
interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile
possiede i requisiti previsti all'articolo 4. 6. Le imprese, di cui ai commi 1,
3, 4 e 5, alle quali sono stati
riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato
di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il
certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per
l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Note all'articolo 3:
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante
«Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188
del codice civile.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, Supplemento Ordinario.
La legge 8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro per l'artigianato», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 agosto 1985, n. 199.
Il testo dell'articolo l9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990,
n. 192), e' il seguente:
«Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti
amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', del patrimonio culturale e
paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla normativa
comunitaria, e' sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni,
delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non
siano attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non
siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione
competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da'
comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni,
modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti
entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a
trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente
di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di
pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di
divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino
all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali
l'amministrazione puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione
all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi
da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da
parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi
effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 11
giugno1992, recante «Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento
dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai
fini della sicurezza degli impianti.», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992, n. 142.
La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una
universita' statale o legalmente riconosciuta; b) diploma o qualifica conseguita
al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa
al settore delle attivita' di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due
anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il
periodo di inserimento per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro
anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo
di inserimento per
le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione dell'operaio
installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato
ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita'
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni
lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma
di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del
titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi', in
possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il
titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese
abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita'
di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non puo' essere
inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto.
Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di
progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un
professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza
tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato
all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e' redatto da
un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze
condominiali e per utenze domestiche di singole unita' abitative aventi potenza
impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita' abitative
di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in
ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli
alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili
adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,
quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte
in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi
potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a
maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti
elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di
progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie
collettive ramificate, nonche' impianti di climatizzazione per tutte le
utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a 40.000
frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla
distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti
relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attivita'
soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli
idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono
in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I
progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa e alle indicazioni
delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la
regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni
planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza
e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento
dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle
caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di
prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione,
particolare attenzione e' posta nella scelta dei
materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa
tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il progetto
presentato e' integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformita'.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo sportello unico per
l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini
previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in
conformita' alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione
degli stessi. Gli impianti realizzati in conformita' alla vigente normativa e
alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti
agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo
sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.
2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le norme generali di
sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo realizzati
prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti postiall'origine dell'impianto, di protezione
contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o
protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale
non superiore a 30 mA.
Note all'articolo 6:
Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 marzo1989, recante «Applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a
determinate attivita' industriali.», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1989, n. 93, S.O.), e' il seguente:
«Art. 1. (Norme generali di sicurezza). -
1. Nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle attivita'
industriali i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela
della popolazione e dell'ambiente. In particolare i fabbricanti devono ottenere
dal competente Comando dei vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti la
prevenzione incendi previste dalle norme vigenti ed uniformarsi alle
disposizioni contenute nel:
a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
b) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
d) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
e) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
f) legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, integrazioni e
decreti applicativi;
g) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
h) legge 7 dicembre 1984, n. 818;
i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. Il richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 va esteso alle successive
modificazioni ed integrazioni nonche' ai decreti applicativi.
Art. 7.
Dichiarazione di conformita'
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla
normativa vigente, comprese quelle di funzionalita' dell'impianto, l'impresa
installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformita' degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale
dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche'
il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno dallo schema
dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva
dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di
conformita', e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola
parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della
sicurezza e funzionalita' dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al
comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente
indicata la compatibilita' tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata anche dai responsabili degli
uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3,
comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' essere modificato o
integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura
tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal presente
articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non
sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto -da una dichiarazione di
rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le
specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per
almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilita', in esito a sopralluogo ed
accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione
dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo
di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante
nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti
indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia,
tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte
dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature
installate. Resta ferma la responsabilita' delle aziende fornitrici o
distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche
da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di
gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso,
consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformita'
dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati
obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo
7, comma 6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di
aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un
aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il
raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o
comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta
di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita' competenti, decorso il
termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la
dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il
distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende
la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilita'
1. Il certificato di agibilita' e' rilasciato dalle autorita' competenti previa
acquisizione della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7, nonche'
del certificato di collaudo degliimpianti installati, ove previsto dalle norme
vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta
la redazione del progetto ne' il rilascio dell'attestazione di collaudo, ne'
l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il
disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione
di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita'.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio
privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162 e le altre disposizioni specifiche.
Nota all'articolo 10:
Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si vedano
la nota alle premesse.
Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della
dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali
e' gia' stato rilasciato il certificato di agibilita', fermi restando gli
obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa
installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo
sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha
sede l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il
progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti
che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire
ovvero a denuncia di inizio di attivita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire
o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita' deposita il
progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia
del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto
edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di
conformita' alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella
cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai
conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo
provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle
sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Note all'articolo 11:
Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. (Testo A).», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre
2001, n. 245, S.O.), e' il seguente:
«Art. 5. (R) (Sportello unico per l'edilizia) (decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493; articolo 220, regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265). - 1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle
strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ovvero accorpamento disarticolazione, soppressione di uffici o organi
gia' esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per
l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove
occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attivita'.
(7)
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande per il
rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attivita' edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilita', nonche' dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per
gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in
via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento
delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande
presentate,
allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili informazioni
utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai
documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle
norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilita', nonche'
delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti
connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di
agibilita', l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non
siano stati gia' allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una
autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque
denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.
Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della
regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di
salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari,
di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di
costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in
prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su terreni
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55
del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi
su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso
manifestato dall'amministrazione preposta alla
tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al
piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita'
edilizia nella laguna veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di
Chioggia e di Sottomanna e nelle isole di
Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di assetti e vincoli
idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali ed
aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 13 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.».
Il testo dell'articolo 14 della legge 24 novembre1981, n. 689, recante
«Modifiche al sistema penale», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O.), e' il seguente:
«Art. 14. (Contestazione e notificazione). -La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle
persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono
essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente
con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le
disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo'
essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile,
anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del
destinatario, si osservano le modalita' previste dall'articolo 137, terzo comma,
del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora
o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la
facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto
nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la
persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine
prescritto. Il testo degli articoli 20, comma 1, e 42,comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, S.O.), sono
i seguenti:
«Art. 20. (Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e
agricoltura). -
1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli
uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese
quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale.».
«Art. 42. (Abrogazioni). -1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60,
comma 10, del decreto 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'articolo 23, comma 6, del decreto 4 giugno
1993, n. 248 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'articolo io, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in
cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni
pecuniarie, nonche' tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente
per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio
contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un
cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se e' prevista la
redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2,
il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
Art. 13.
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto
conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonche' il libretto di
uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi
titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla
conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza
di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e' consegnata
anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,
l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attivita' di
normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI e' destinato il tre per cento del
contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato
dall'INAIL e' iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a
carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Note all'articolo 14:
Per l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, si vedano le note alle
premesse.
Il testo dell'articolo 3, terzo comma, decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
recante «Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita'
sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1982, n. 179).
Convertito in legge, con modificazioni, con legge 12 agosto 1982, n. 597
(Gazzetta Ufficiale 25 agosto
1982, n. 233), e' il seguente:
Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre
1952, n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all'articolo
51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attivita' di
ricerca nel campo della prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attivita'
commissariale dell'ENPI.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto
si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con
riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto, al grado di pericolosita'
ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si
applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con
riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto, al grado di pericolosita'
ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle
imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente perterritorio, che provvede all'annotazione
nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in
cui l'impresa
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli
impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi', in casi di
particolare gravita', la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime
imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese
artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni
che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi,
i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le
Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi
alle attivita' disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non
abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di
eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti
Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 182
Note all'articolo 15:
Il testo dell'articolo 1418 del Codice Civile, e' il seguente:
«Art. 1418. (Cause di nullita' del contratto). - Il contratto e' nullo quando e'
contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati
dall'articolo 1325, l'illiceita' della causa, l'illiceita' dei motivi nel caso
indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti
dall'articolo 1346.
Il contratto e' altresi' nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.».
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