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Riaperti i termini per la rivalutazione delle aree
edificabili o agricole possedute da privati non esercenti
attivita` commerciale, mediante il versamento di un`imposta
sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 4% dell`intero
valore dei terreni cosi` rideterminato.Questa una delle
principali novita` contenute nell`Emendamento
3.1000 (testo 2)
al disegno di legge finanziaria 2008 (1817 A/S), approvato
lo scorso 1° novembre dalla V Commissione Bilancio del
Senato ed attualmente all`esame dell`aula del Senato.
In particolare, e` stata reintrodotta la facolta` di
rivalutare le aree edificabili ed agricole possedute alla
data del 1° gennaio 2008 mediante:
redazione e giuramento della
perizia di stima entro il
30 giugno 2008;
versamento dell`imposta sostitutiva
delle imposte sul reddito pari al 4% dell`intero valore
rivalutato entro il
30 giugno 2008.
A tal proposito, si ricorda che il pagamento puo` avvenire
anche in 3 rate annuali di pari importo, con gli interessi
del 3%, da effettuarsi entro il 30 giugno 2008 (I rata), 30
giugno 2009 (II rata), 30 giugno 2010 (III rata).
Si sottolinea, inoltre, che la rideterminazione del valore
delle aree produce i relativi effetti fiscali in termini di
minore tassazione delle plusvalenze realizzate, ai sensi
dell`art.67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (DPR 917/1986 e
successive modificazioni), con la vendita degli stessi
immobili.
A seguito della rivalutazione, infatti, il nuovo valore del
terreno, risultante dalla perizia di stima, assume la natura
di prezzo di acquisto dello stesso, da portare in
diminuzione del corrispettivo ottenuto al momento della
vendita, ai fini della determinazione delle plusvalenze.
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