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IMMOBILI
Locazioni e acquisti senza visto sugli
impianti
Angelo Busani La "manovra
d'estate" ha cancellato l'obbligo di
certificare, quando si trasferisce un immobile,
la conformità degli impianti domestici alle
norme di sicurezza. L'articolo 35 del decreto
legge 112 del 2008 ha infatti abrogato
l'articolo 13 del decreto ministeriale 37 del 22
gennaio 2008, che aveva dettato alcune
prescrizioni per i contratti di compravendita (e
di trasferimento di immobili in genere),
operative dal 27 marzo scorso: - l'obbligo di
consegnare all'acquirente la documentazione
tecnica e amministrativa con riferimento a
impianti elettrici, impianti per l'automazione
di porte e cancelli, impianti radiotelevisivi,
antenne, impianti elettronici in genere,
impianti di riscaldamento, di climatizzazione,
di condizionamento e di refrigerazione, impianti
di ventilazione, impianti idrici e sanitari,
impianti del gas, impianti di sollevamento di
persone o di cose, impianti di protezione
antincendio; e l'obbligo, con riferimento agli
impianti termici, di consegnare il libretto di
uso e manutenzione; - l'obbligo di allegare,
all'atto di trasferimento dell'immobile, la
«dichiarazione di conformità» o la
«dichiarazione di rispondenza», a meno che tra i
contraenti non fosse stata pattuita la deroga a
questo obbligo; - la prestazione di garanzia da
parte del venditore in ordine alla conformità
degli impianti alle vigenti normative in materia
di sicurezza, salvo che i contraenti non
avessero pattuito la deroga a tale prestazione
di garanzia; - la consegna della documentazione
indicata anche al conduttore dell'appartamento
preso in locazione. La "manovra d'estate" ha
abrogato "solo" l'articolo 13 del decreto
ministeriale 37 del 2008. Rimane quindi in piedi
tutta la normativa contenuta nel decreto
ministeriale 37 sulla realizzazione degli
impianti in conformità alle prescrizioni di
legge. Quindi, da un lato scompare la normativa
che mirava a formalizzare, nei contratti di
locazione e di compravendita, lo stato degli
impianti. Ma dall'altro lato resta in vigore la
disciplina che impone la conformità degli
impianti nuovi o oggetto di ristrutturazione. E
si salva anche l'articolo 8, comma 2, del
decreto ministeriale 37 del 2008, secondo il
quale il proprietario deve adottare tutte le
misure necessarie per conservare le
caratteristiche di sicurezza dei propri
impianti. Pertanto, se il proprietario deve
poter dimostrare di avere ottemperato alle
prescrizioni in materia di sicurezza, e quindi
di essersi avvalso di imprese abilitate,
dovrebbe conservare la documentazione e
consegnarla all'acquirente. Dunque, anche se
viene meno la norma che impone l'obbligo
"formale" di "fotografare" nel contratto di
compravendita lo stato degli impianti, permane
il problema "sostanziale" di tener conto dello
stato degli impianti in sede di contrattazione
immobiliare. Prima del decreto ministeriale 37
del 2008, nelle proposte d'acquisto, nei
contratti preliminari e nei rogiti lo stato
degli impianti era, nella grandissima parte dei
casi, messo sotto silenzio, a meno che non si
trattasse di costruzioni vendute nuove di
fabbrica: in quest'ultimo caso, il
costruttore-venditore evidentemente doveva
garantire la conformità degli impianti e
consegnare all'acquirente la relativa
documentazione. Fatta dunque eccezione per gli
edifici appena costruiti, il tema degli impianti
usualmente non veniva trattato: questo,
probabilmente, nella considerazione che chi
comprava un immobile "usato" si adeguava ad
acquistarlo "nello stato in cui si trovava":
vale a dire, con la situazione degli impianti
così com'era. In pratica, non accadeva quasi mai
che, dopo aver stipulato un preliminare nel
quale non si diceva nulla sugli impianti,
l'acquirente poi si lamentasse (al momento del
rogito o din seguito) della mancanza di
conformità degli impianti stessi. E, nei
pochissimi casi in cui invece il problema veniva
sollevato, la "protesta" dell'acquirente veniva
facilmente rintuzzata dalla considerazione del
venditore secondo cui gli impianti erano stati
appunto venduti "nello stato in cui si
trovavano", senza possibilità per l'acquirente
di pretendere la loro messa a norma, non avendo
ricevuto alcuna esplicita promessa in questo
senso. Con il decreto ministeriale 37 del 2008
il clima contrattuale è indubbiamente cambiato.
È stato infatti messa a fuoco l'opportunità di
esplicitare nei contratti lo stato degli
impianti e quindi di procurarsi
alternativamente: - la garanzia del venditore di
conformità degli impianti e l'obbligo di
consegnare da parte sua la relativa
documentazione; - la promessa del venditore di
mettere a norma impianti non a norma; -
l'accordo dei contraenti circa l'accettazione da
parte dell'acquirente di acquistare un'unità
immobiliare non dotata di impianti a norma e
quindi dell'assenza di garanzie di conformità
degli impianti da parte del venditore. Benché
l'articolo 13 del decreto ministeriale 37 sia
stato abrogato, è difficile pensare che si possa
ritornare al passato: il tema della conformità
degli impianti non può essere sottaciuto e il
silenzio dei contratti sul punto difficilmente
potrà in futuro essere interpretato come
rinuncia dell'acquirente alla loro conformità.
Ormai, in assenza di un'esplicita pattuizione
sulla deroga alla garanzia di conformità, è
meglio pensare che la garanzia si intenda
implicitamente data piuttosto che implicitamente
rinunciata.
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