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Il bonus per le ristrutturazioni prorogato fino al 2012

La manovra finanziaria 2010 ha allungato fino al 2012 lo sconto Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia. Non solo. L’allungamento dei tempi è esteso anche a chi acquista unità abitative comprese in fabbricati sui quali le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio.

Di conseguenza, le agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio spetteranno ancora per gli anni 2010, 2011 e 2012, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di 48mila euro per unità immobiliare. La detrazione Irpef del 36% è subordinata alla condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

La proroga del beneficio interessa pure l’acquisto d’immobili ristrutturati. Ovvero il bonus si applica a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che riguardano interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono poi all'alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013. La legge pone tre condizioni:
- acquisto o assegnazione dell'unità abitativa entro il 30 giugno 2013;
- l'unità immobiliare ceduta o assegnata deve fare parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che riguardano l'intero edificio;
- l'impresa deve eseguire questi lavori dal 1° gennaio 2008 entro il 31 dicembre 2012.
Se ricorrono queste condizioni, lo sconto Irpef è pari al 36% di un ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, che risultano dall'atto di acquisto o di assegnazione. L'ammontare su cui calcolare la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali costanti, non può comunque superare l'importo di 48mila euro.

Lo sconto Irpef ha regole diverse per i contribuenti più anziani. Infatti i contribuenti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione fiscale del 36%, anziché essere frazionata in dieci quote annuali, può essere ripartita rispettivamente in cinque rete (per gli ultra 75enni) e tre quote annuali (per gli ultra 80enni) costanti di pari importo.

Infine va ricordato che lo sconto fiscale può passare all'acquirente o all'erede. All'acquirente spettano solo le detrazioni non usate in tutto o in parte dal venditore.

 

 

n data 06/12/2011 in G.U. n. 284 è stato pubblicato il D.L. n. 201/11 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. La manovra, costituita da 49 articoli, contiene al suo interno numerosi provvedimenti di natura tributaria. Di seguito sono illustrate tutte le novità fiscali inserite nel Decreto in analisi. 

 

  1. ACE (art. 1) (entrata in vigore: immediata)

 

Solo per i soggetti passivi IRES viene introdotta la riduzione del carico fiscale connesso alla remunerazione ordinaria del capitale reinvestito nella società.

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sarà valutato mediante l’applicazione dell'aliquota percentuale individuata con provvedimento alla variazione in aumento del

capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

 

Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

 

Solo in via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata nel 3%.

 

 

  1. IMP – Imposta municipale propria (art. 13) (entrata in vigore: 1 gennaio 2012)

 

Anticipata di due anni l’entrata in vigore dell’IMP (Imposta municipale propria) che sarà operativa dal 1 gennaio 2012. Interverrà in particolar modo sul valore dei beni immobiliari in proprietà con un prelievo del 4‰ sulla prima casa e del 7,6‰ sul valore catastale dalla seconda in poi.

 

Ai Comuni è data possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota dello 0,76% fino a 0,3 punti percentuali, mentre per l’aliquota dello 0,4% fino a 0,2 punti percentuali.

 

E’ riconosciuta, inoltre, una detrazione di € 200 dall’imposta dovuta sull’abitazione principale e per le relative pertinenze (da dividere pro-quota in caso di più proprietari).

 

A tal proposito si ricorda che sarà operata un’importante rivalutazione del 5% delle rendite catastali al quale saranno applicati alcuni moltiplicatori che potrebbero portare, per alcune categorie di immobili, ad una maggiorazione delle rendita catastale fino al 60% in più del precedente valore.

 

 

  1. DETRAZIONI PER INTERVENTI SULLA CASA (art. 4) (entrata in vigore: 1 gennaio 2012)

 

Diviene strutturale e quindi definitivamente a regime la detrazione del 36% sui lavori di recupero edilizio. Viene infatti inserito il nuovo art. 16-bis del TUIR che disciplina interamente la tipologia di detrazione fissando il tetto di spesa a € 48.000 per unità immobiliare e la detrazione va divisa in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Il bonus si potrà applicare anche agli immobili colpiti da calamità naturali (con la dichiarazione dello stato di emergenza) e per interventi antisismici, anti-infortuni domestici e per la cablatura degli edifici.

 

Nello stesso articolo è contenuta la proroga per il 2012 della detrazione del 55% sul risparmio energetico nella forma prevista dall’art. 1 c. da 344 a 347 della l. n. 296/2006.

 

 

  1. RES – Tributo municipale sui rifiuti e sui servizi (art. 14) (entrata in vigore: 1 gennaio 2013)

 

Il testo del D.L. prevede il nuovo tributo municipale su rifiuti e servizi (RES) con una maggiorazione della tariffa attualmente prevista per la TARSU di € 0,30 per metro quadrato. La maggiorazione è giustificata nel fatto che ogni singolo cittadino dovrà contribuire per i cosiddetti “servizi indivisibili” forniti come polizia locale, illuminazione e strade.

 

Il sindaco di ogni singolo Comune potrà portare la soglia da € 0,30 a € 0,40 variandola, eventualmente, sulla zona di ubicazione o tipologia dell’immobile. Inoltre è prevista un’eventuale gamma di riduzioni a disposizione del Comune per determinate fattispecie:

 

Single, abitazioni con un unico occupante;

Case tenute a disposizione per un uso stagionale o comunque discontinuo;

Immobili non abitativi e aree scoperte adibite a uso stagionale o non continuativo (ad esempio le piazzole messe a disposizione per le roulotte);

Abitazioni occupate da soggetti che risiedono all’estero per più di 6 mesi all’anno;

Fabbricati rurali ad uso abitativo.

 

Il pagamento avverrà in 4 rate trimestrali per anno, ma anche su tale argomento il Comune può deliberare diversamente.

 

Il tributo, che sostituirà l’attuale TARSU, sarà quindi suddiviso nella parte che ripaga il servizio di smaltimento rifiuti operato da ogni singolo Comune (come attualmente) e dalla maggiorazione che coprirà i costi per i servizi indivisibili.

 

 

  1. TASSA SUL LUSSO” (art. 16) (entrata in vigore: 1 gennaio 2012)

 

Dal 1° gennaio 2012 si opererà un monitoraggio dei cosiddetti beni di lusso in proprietà con l’applicazione di un prelievo tributario aggiuntivo.

 

Per quanto riguarda le auto considerate di lusso, a prescindere dall’anno d’immatricolazione, scatterà un’addizionale erariale sul bollo di € 20 su ogni Kw eccedente i 185 Kw (252 Cv). Saranno esentati solo i veicoli “storici” costruiti da più di 30 anni o di età compresa tra i 20 e i 30 anni inclusi nell’elenco Asi (Automotoclub storico italiano).

 

Confermata, inoltre, la tassa sullo stazionamento delle imbarcazioni da diporto e quella sugli aeromobili privati.

 

 

BARCHE (calcolata per ogni giorno di stazionamento)

 

€ 5/g per le unità con scafo di lunghezza tra 10.01 mt e 12 mt;

€ 8/g per le unità con scafo di lunghezza tra 12,01 mt e 14 mt;

€ 10/g per le unità con scafo di lunghezza tra 14,01 mt e 17 mt;

€ 30/g per le unità con scafo di lunghezza tra 17,01 mt e 24 mt;

€ 90/g per le unità con scafo di lunghezza tra 24,01 mt e 34 mt;

€ 207/g per le unità con scafo di lunghezza tra 34,01 mt e 44 mt;

€ 372/g per le unità con scafo di lunghezza tra 44,01 mt e 54 mt;

€ 521/g per le unità con scafo di lunghezza tra 54,01 mt e 64 mt;

€ 703/g per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 mt.

 

 

AEREI (calcolata sul peso al decollo)

 

€ 1,5/kg fino a 1.000 kg;

€ 2,45/kg fino a 2.000 kg;

€ 4,25/kg fino a 4.000 kg;

€ 5,75/kg fino a 6.000 kg;

€ 6,65/kg fino a 8.000 kg;

€ 7,10/kg fino a 10.000 kg;

€ 7,55/kg oltre i 10.000 kg.

 

Per gli elicotteri le suddette tariffe sono raddoppiate, mentre per gli alianti, motoalianti, autogiri ed aerostati l’imposta si paga nella misura fissa di € 450.

 

 

  1. CONTROLLI ANTI EVASIONE (art. 11) (entrata in vigore: 1 gennaio 2012)

 

Saranno comunicati all’Anagrafe tributaria tutte le informazioni relative ai conti correnti bancari compresi i rapporti economico-finanziari necessari per operare i controlli fiscali.

 

La sanzione per comunicazioni false ed autocertificazioni nei casi in cui il contribuente trasmette atti o documenti falsi o non rispondenti al vero all’Amministrazione finanziaria diviene penale.

 

 

  1. SCUDO FISCALE (art. 19) (entrata in vigore: immediata)

 

Previsto il prelievo una-tantum del 1,5% sui capitali fatti rientrare in Italia dal 2001 al 2010 tramite lo “scudo fiscale” (rimpatri e regolarizzazioni di beni mobili e immobili esportati o detenuti clandestinamente all’estero).

Gli intermediari dovranno provvedere al versamento dell’imposta straordinaria in 2 rate di pari importo entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013. La sanzione sarà pari all’eventuale importo non versato.

 

 

  1. AGEVOLAZIONI FISCALI RIFERITE AL COSTO DEL LAVORO PER DONNE E GIOVANI E DEDUCIBILITA’ DELL’IRAP DALLE IMPOSTE DIRETTE (art. 2) (entrata in vigore: 1 gennaio 2012)

 

Dal 2012 prevista la totale deducibilità dell’IRAP sul costo del lavoro ai fini IRPEF e IRES. La disciplina, che entrerà in vigore immediatamente, modifica l’attuale regime che prevede la quota forfettaria di deducibilità dell’IRAP sul costo del lavoro nel 10% dalle imposte dirette.

 

Sempre dal 2012, inoltre, per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni assunti a tempo indeterminato, anche prima del 2012, la deduzione base passa:

 

da € 4.600 a € 10.600

da € 9.200 a € 15.200 nelle aree svantaggiate

 

 

  1. AUMENTO ALIQUOTE IVA (art. 18) (entrata in vigore: 1 ottobre 2012)

 

Previsto l’aumento di due aliquote dell’IVA a partire da ottobre 2012. L’aliquota ordinaria, già recentemente portata al 21%, passerà al 23% mentre l’aliquota ridotta del 10% passerà all’12%.

 

Dal 2014 le suddette aliquote subiranno un ulteriore aumento dello 0,5%.

 

Si ricorda però che tale previsione, per quanto disciplinata, sarà attuata solo se strettamente necessario. L’aumento, infatti, non avverrebbe nel caso in cui entro il 31 dicembre 2012 gli eventuali provvedimenti di riordino della spesa sociale e dei regimi di esenzione fiscale portassero ad un effetto positivo di bilancio di 13,1 miliardi di euro per il 2013 e 16,4 miliardi di euro per il 2014.

 

 

  • REGIME PREMIALE A FAVORE DELLA TRASPARENZA (art. 10) (entrata in vigore: 1 gennaio 2013)

 

Dal 1 gennaio 2013 sono previste particolari agevolazioni per gli imprenditori individuali e per i professionisti nel caso in cui decidano di inviare on-line all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati:

 

i propri corrispettivi;

le fatture emesse e ricevute;

le cessioni non soggette a fattura;

apertura di un conto corrente ad hoc per i movimenti finanziari.

 

 

 

Nel caso in cui vengano rispettate queste condizioni il contribuente potrà beneficiare di:

 

semplificazioni ed assistenza da parte dell’Amministrazione finanziaria;

rimborso, prima degli altri, dell’eventuale credito IVA;

eventuale soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi (emissione scontrini fiscali);

abolizione del visto di conformità per consentire di compensare crediti IVA superiori a € 15.000;

determinazione del reddito IRPEF con criterio di cassa per i soggetti non in contabilità ordinaria, con predisposizione, in forma automatica, delle dichiarazioni IRPEF e IRAP da parte dell’Agenzia delle Entrate;

esonero della tenuta delle scritture contabili e del registro dei beni ammortizzabili, oltre che delle liquidazioni IVA.

 

Nel caso in cui il contribuente che usufruisce di tali condizioni molto agevolate non dovesse rispettare le “condizioni d’ingresso” gli saranno applicate delle sanzioni tra € 1.500 e € 4.000 oltre alla perdita di qualsiasi benefici.

 

 

  • TRACCIABILITA’ DEL DENARO CONTANTE (art. 12) (entrata in vigore: 1 gennaio 2012)

 

Le operazioni di trasferimento con denaro contante, libretti al portatore ed assegni non potranno superare la soglia di € 1.000 (rispetto agli attuali € 2.500).

 

Di conseguenza i libretti al portatore e di deposito dovranno essere portati alla soglia massima di € 999 entro il 31 dicembre 2011.

 

 

    1. AUMENTO DELLE ACCISE (art. 15) (entrata in vigore: immediata)

 

Di effetto immediato l’aumento delle accise sulle benzine e sul gasolio:

 

€ 704,20 per mille litri di benzina e benzina senza piombo;

€ 593,20 per mille litri di gasolio;

€ 267,77 per mille Kg di GPL;

€ 0,00331 per gas naturale da autotrazione.

 

Dal 2013 vi sarà un ulteriore aumento:

 

€ 704,70 per mille litri di benzina e benzina senza piombo;

€ 593,70 per mille litri di gasolio.

 

 

    1. IMPOSTA DI BOLLO SU TITOLI E PRODOTTI FINANZIARI (art. 19) (entrata in vigore: 1 gennaio 2012)

 

Dal 1° gennaio 2012 è modificato il regime concernente dell’imposta di bollo dovuta dagli intermediari finanziari su titoli e strumenti finanziari. Dalla suddetta data, infatti, si considereranno le singole comunicazioni che gli intermediari operano nei confronti della clientela a fronte di prodotti finanziari sottoscritti.

 

Tali comunicazioni saranno soggette ad un’imposta di bollo dello 0,10% annuo elevato allo 0,15% annuo a partire dal 2013 (sono esentati i fondi pensione ed i fondi sanitari) e sarà calcolata sul valore di riferimento al momento della comunicazione (nel caso mancasse sul valore nominale).

 

L’importo annuo conteggiato non dovrà comunque essere inferiore ad € 34,20 né superiore ad € 1.200.

 

 

    1. ISEE (art. 5) (entrata in vigore: immediata)

 

Prevista l’emanazione, entro il 31 maggio 2012, di un D.P.C.M. che rivedrà e revisionerà l’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente). Lo strumento dovrà essere rafforzato e consentirà di stimare con più precisione il livello di ricchezza delle famiglie con lo scopo di attribuire eventuali agevolazioni fiscali ed assistenziali.

 

 

 


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