A partire
dal 1° luglio 2009
tutti gli
immobili dovranno essere
dotati dell'attestato di
certificazione
energetica così come
previsto all'art. 6
comma 1-bis, lettera c)
del Dlgs 192/2005, fatta
salva comunque la
possibilità di alienare
un immobile ancorché non
dotato dell'AQE.
In
attesa delle linee guida
nazionali è l'attestato
di qualificazione
energetica (AQE)
a determinare le
prestazioni energetiche
degli edifici nel
nostro Paese, un
documento transitorio
introdotto dal D.Lgs.
311/2006, che
sostituisce l'attestato
di certificazione
energetica (ACE)
nelle regioni tuttora
sprovviste del decreto
attuativo della
normativa nazionale.
L'obbligo di dotazione
grava in capo al
costruttore,per
gli immobili di nuova
costruzione o che
abbiano subito
interventi di
ristrutturazione
importanti (ossia
realizzati in forza di
permesso di costruire
ovvero DIA,
rispettivamente
richiesto e presentata
in data successiva all'8
ottobre 2005), per tutti
gli altri edifici,
l'obbligo di dotazione è
previsto in capo al
venditore.
Importanti chiarimenti
sono stati forniti dal
Consiglio Nazionale del
Notariato con lo
studio 334/2009.
Il documento fa il punto
sui comportamenti da
tenere nella
contrattazione avente ad
oggetto il trasferimento
di un immobile, tenendo
conto dell'abrogazione
(disposta dall'art. 35
del DL 112/2008) dei
commi 3 e 4 dell'art. 6
e dei commi 8 e 9
dell'art. 15 del d.lgs.
192/2005 i quali
prevedevano l'obbligo di
allegare l'AQE agli atti
di trasferimento a
titolo oneroso (e
la messa a disposizione
nel caso di locazione)
a pena di nullità.
Secondo i Notai,
l'obbligo di dotare il
fabbricato
dell'attestato di
qualificazione
energetica, pur essendo
previsto dalla legge in
capo al venditore ovvero
al costruttore, può
essere assunto
dall'acquirente in forza
di una specifica
pattuizione, alla quale
le parti, adeguatamente
informate e valutati i
propri interessi
concreti, potranno
addivenire nel rogito
notarile. Ne consegue
che l'immobile può
essere dotato dell AQE
anche dopo il rogito.
Da
queste indicazione
emerge il
dovere del Notaio di
informare adeguatamente
le parti sulla
normativa relativa al
risparmio energetico
degli edifici e
sull'obbligo di
attribuire ad ogni
fabbricato una classe
energetica.
Va
ricordato, infine, che
l'unica sanzione
specifica attinente al
mancato assolvimento
dell'obbligo di
dotazione è quella di
cui all'art. 15 co. 7
del decreto, per la
quale il costruttore che
non consegni al
proprietario
contestualmente
all'immobile (secondo le
tipologie di cui
all'art. 6 co. 1) l'originale
della certificazione
energetica è
punito con la
sanzione pecuniaria
amministrativa non
inferiore a 5000 euro e
non superiore a 30000
euro.
fonte il Sole 24 Ore