 |
Arriva l'Imu: cosa cambia
chi la deve pagare
quando pagarla
|
|
Un aspetto rilevante della manovra economica è costituito dalla
nuova disciplina fiscale dei redditi fondiari che interessa una
rilevante percentuale della popolazione, dato che in Italia è molto
alto il numero dei proprietari della casa di abitazione e
l’investimento immobiliare è privilegiato.
Si parla molto in questi giorni di ICI, IMU, rivalutazione delle
rendite catastali, ma regna anche grande confusione nella materia.
Per chiarire la nuova disciplina vigente, l’abbiamo sintetizzata in
dieci domande ( e relative risposte) di seguito riportate. |
Che cos’è
l’IMU?
L’IMU (imposta municipale propria) è la nuova forma di tassazione dei
redditi fondiari la quale sostituisce, per la componente immobiliare, le
seguenti forme di prelievo:
- l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative
addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari;
- l’imposta comunale sugli immobili (ICI).
L’IMU si affianca invece alla cedolare secca introdotta quest’anno come
forma di tassazione delle rendite derivanti da affitto di immobili.
Pertanto, gli immobili locati possono essere sottoposti a cedolare
secca, mentre quelli non locati sono assoggettati solo all’IMU.
Chi deve pagare l’IMU?
Sono tenuti a pagare l’IMU:
- il proprietario di un immobile e il titolare di un diritto reale
(usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) relativo a
immobili;
- il proprietario di terreni, aree edificabili, a qualsiasi uso
destinati;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il conduttore dell’immobile nel caso di contratto di leasing
finanziario.
Come si calcola l’IMU?
Per calcolare l’IMU, nel caso di fabbricati, bisogna partire dalla
rendita catastale, moltiplicarla per 0,50 e moltiplicare il risultato
ottenuto per uno dei seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria
catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle
categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli il valore di base è ottenuto moltiplicando il
reddito dominicale prima per 0,25 e poi per un moltiplicatore pari a
130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
Agli importi ottenuti con i calcoli indicati sia per gli immobili che
per i terreni si applica l’aliquota dello 0,76 per cento (salvo il caso
dell’abitazione principale per il quale vedi oltre). I comuni, con
deliberazione del Consiglio adottata entro il termine di approvazione
del bilancio di previsione, possono modificare, in aumento o in
diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
La rivalutazione delle rendite catastali degli immobili si applica anche
a quelli che sono stati costruiti negli ultimi anni?
L’applicazione del moltiplicatore 160 e degli altri moltiplicatori di
rivalutazione stabiliti in relazione alle varie categorie catastali è
indipendente dall’anno di costruzione e, pertanto, aumenta anche le
rendite catastali che corrispondono ai valori di mercato perché relative
a immobili recenti.
La rivalutazione delle rendite catastali disposta per l’IMU vale anche
ad altri fini?
La rivalutazione delle rendite catastali è stata disposta ai soli fini
dell’IMU e,pertanto, non si applica, ad esempio, all’imposta di registro
da pagare in caso di compravendite immobiliari
Si paga l’IMU sulla casa di abitazione?
Il pagamento dell’IMU, a differenza della soppressa ICI, si applica sia
alla casa di abitazione che alle proprietà ulteriori. Tuttavia per
l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze
è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,40 per cento (in
sostituzione dello 0,76) che può essere modificata dai comuni, in
aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.
Inoltre, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni
2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400
(corrispondente al caso di una famiglia di otto figli). Pertanto, la
detrazione massima cui si può arrivare è di seicento euro.
Per abitazione principale, alla quale applicare l’aliquota ridotta e la
detrazione, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo.
L’aliquota ridotta per la casa di abitazione si applica anche a quelle
concesse in uso o comodato gratuito a genitori, figli e parenti?
La manovra ha soppresso la normativa previgente che consentiva di
equiparare alla abitazione principale le case concesse gratuitamente in
uso a parenti. Pertanto, a tali case si applica l’aliquota dello 0,76
per cento anche se si tratti dell’unica casa di cui dispone il
proprietario che l’ha concessa in uso a parenti. Resta salva la
possibilità per i comuni di deliberare per tali case una riduzione
dell’aliquota.
Qual è il regime della casa coniugale assegnata al coniuge che non ne
sia proprietario e dell’abitazione di anziani che risiedono
permanentemente in istituti?
L’IMU dovrà essere pagata dal coniuge proprietario, però quest’ultimo
potrà applicare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e la
detrazione anche se non risieda nell’abitazione perché essa, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata
all’altro coniuge. Naturalmente, se la casa sia in regime di comunione,
entrambi i coniugi pagheranno pro quota applicando l’aliquota ridotta e
metà della detrazione.
L’aliquota ridotta per il coniuge non assegnatario si applica a
condizione che costui non sia proprietario o titolare di altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione e situato nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale (ai sensi dell’articolo 6, comma
3-bis del D.Lgs. n. 504 del 1992, inserito dalla legge finanziaria per
il 2008).
I comuni possono disporre che l’aliquota ridotta e la detrazione si
applichino anche agli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di
usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che l’immobile non risulti locato (articolo 3, comma 56,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Qual è il regime dei fabbricati rurali?
I fabbricati rurali sono assoggettati all’IMU e all’aliquota dello 0,76
per cento; tuttavia, per i fabbricati strumentali (destinati ad esempio,
alla protezione delle piante alla conservazione dei prodotti agricoli,
ecc.), l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento. I fabbricati rurali ad
uso abitativo, ove costituiscano abitazione principale del contribuente,
potranno usufruire di aliquota ridotta dello 0,40 per cento e della
detrazione.
Da quando e come si pagherà l’IMU?
L’IMU si pagherà a partire dal 2012 secondo le stesse modalità di
pagamento dell’ICI. Pertanto, sono previsti un acconto a giugno ed il
saldo a dicembre, nonché l’utilizzazione, per i pagamenti, del modello
F24
Fonte
Maria Teresa Lattarulo www.giornaledipuglia.com
|