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Art. 19 (Aggiornamento del catasto)
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011
e' attivata l'"Anagrafe Immobiliare Integrata",
costituita e gestita dall'Agenzia del
Territorio secondo quanto disposto dall'articolo
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini
fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati
disponibili presso l'Agenzia del Territorio per
ciascun immobile, individuandone il soggetto
titolare di diritti reali.
2. In fase di prima applicazione l'accesso
all'Anagrafe Immobiliare Integrata e' garantito ai
Comuni sulla base di un sistema di regole
tecnico-giuridiche emanate con uno o piu'
decreti del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, previa intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
3. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'Economia e delle
Finanze viene disciplinata l'introduzione della
attestazione integrata ipotecario-catastale,
prevedendone le modalita' di erogazione, gli
effetti, nonche' la progressiva implementazione
di ulteriori informazioni e servizi. Con il
predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti
dovuti per il rilascio della predetta attestazione.
4. La consultazione delle banche dati del
catasto terreni, censuaria e cartografica, del
catasto edilizio urbano, nonche' dei dati di
superficie delle unita' immobiliari urbane a
destinazione ordinaria, e' garantita ai Comuni
su tutto il territorio nazionale, ad
esclusione delle Province autonome di Trento e
Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il
Portale per i Comuni ed il Sistema di
interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.
5. Le funzioni catastali connesse
all'accettazione e alla registrazione degli
atti di aggiornamento sono svolte in forma
partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio
sulla base di un sistema di regole
tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Le suddette regole
tecnico-giuridiche costituiscono
principi fondamentali dell'ordinamento e si
applicano anche nei territori delle Regioni a
statuto speciale. Ove non esercitate dai
Comuni, le attivita' connesse alle predette
funzioni sono esercitate dall'Agenzia del
Territorio, sulla base del principio di
sussidiarieta'.
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e
sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni
in materia di;
a) individuazione di metodologie per
l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti
topografici e per la formazione di mappe e
cartografie catastali;
b) controllo della qualita' delle
informazioni catastali e dei processi di
aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base
dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento
delle informazioni di cui alla lettera b), anche
trasmessi con il Modello unico digitale per
l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo
per la loro utilizzazione ai fini istituzionali
attraverso il sistema pubblico di connettivita' e
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti
interessati;
d) gestione unitaria dell'infrastruttura
tecnologica di riferimento per il Modello unico
digitale per l'edilizia;
e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento
delle funzioni di cui al comma 5, nonche' poteri
di applicazione delle relative sanzioni
determinate con decreto di natura
regolamentare del Ministro dell'Economia e
delle Finanze, emanato previa intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30
settembre 2010, conclude le operazioni previste dal
secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni.
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari
di diritti reali sugli immobili che non risultano
dichiarati in Catasto individuati secondo le
procedure previste dal predetto articolo 2, comma
36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con
riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale
effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla
data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a
procedere alla presentazione, ai fini fiscali,
della relativa dichiarazione di aggiornamento
catastale. L'Agenzia del Territorio,
successivamente alla registrazione degli atti di
aggiornamento presentati, rende disponibili ai
Comuni le dichiarazioni di accatastamento per
i controlli di conformita' urbanistico-edilizia,
attraverso il Portale per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31
dicembre 2010 i titolari di diritti reali
sugli immobili oggetto di interventi edilizi
che abbiano determinato una variazione di
consistenza ovvero di destinazione non
dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla
presentazione, ai fini fiscali, della relativa
dichiarazione di aggiornamento catastale.
10. Se i titolari di diritti reali sugli
immobili non provvedono a presentare ai sensi del
comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento
catastale entro il termine del 31 dicembre
2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more
dell'iscrizione in catasto attraverso la
predisposizione delle dichiarazioni redatte in
conformita' al decreto ministeriale 19 aprile 1994,
n. 701, procede all'attribuzione di una rendita
presunta, da iscrivere transitoriamente in
catasto, anche sulla base degli elementi tecnici
forniti dai Comuni. Per tali operazioni
l'Agenzia del Territorio puo' stipulare
apposite convenzioni con gli Organismi
rappresentativi delle categorie professionali.
11. Se i titolari di diritti reali sugli
immobili non provvedono a presentare ai sensi del
comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento
catastale entro il termine del 31 dicembre
2010, l'Agenzia del Territorio procede agii
accertamenti di competenza anche con la
collaborazione dei Comuni. Per tali
operazioni l'Agenzia del Territorio puo'
stipulare apposite convenzioni con gli
Organismi rappresentativi delle categorie
professionali.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'Agenzia del Territorio, sulla base di
nuove informazioni connesse a
verifiche tecnico-amministrative, da
telerilevamento e da sopralluogo sul terreno,
provvede ad avviare un monitoraggio costante del
territorio, individuando, in collaborazione con i
Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano
dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono
applicabili le disposizioni di cui al citato
articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262
del 2006. Qualora i titolari di diritti reali
sugli immobili individuati non ottemperino entro
il termine previsto dal predetto articolo 2, comma
36, l'Agenzia del Territorio procede
all'attribuzione della rendita presunta ai sensi
del comma 10. Restano fermi i poteri di
controllo dei Comuni in materia
urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle
relative sanzioni.
13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio,
per lo svolgimento della attivita' istruttorie
connesse all'accertamento catastale, si
avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui
agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio
1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis.
Gli atti pubblici e le scritture private
autenticate tra vivi aventi ad oggetto il
trasferimento, la costituzione o lo scioglimento
di comunione di diritti reali su fabbricati
gia' esistenti devono contenere, per le unita'
immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre
all'identificazione catastale, il riferimento
alle planimetrie depositate in catasto e
la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari,
della conformita' allo stato di fatto dei dati
catastali e delle planimetrie. Prima della
stipula dei predetti atti il notaio individua
gli intestatari catastali e verifica la loro
conformita' con le risultanze dei registri
immobiliari".
15. La richiesta di registrazione di
contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto
di beni immobili esistenti sul territorio dello
Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe
anche tacite, deve contenere anche l'indicazione
dei dati catastali degli immobili. La mancata o
errata indicazione dei dati catastali e'
considerata fatto rilevante ai fini
dell'applicazione dell'imposta di registro ed e'
punita con la sanzione prevista dall'articolo 69
del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15
si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010
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