MANOVRA “BERLUSCONI” MAGGIO 2010

 
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Atti notarili, planimetrie e intestatari catastali

Il catasto assume sempre più importanza ' indispensabile adeguarsi '

 

MANOVRA “BERLUSCONI” MAGGIO 2010

 

LA NOMATIVA

A seguito delle modifiche apportate dalla “Manovra Berlusconi del maggio 2010”, il testo dell'articolo 29 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52, diverrà il seguente:

 

Art. 29.

Legge 27 febbraio 1985, n. 52

Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato

anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini.

1-bis. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre

all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

1-ter. Il notaio può stipulare gli atti di cui al comma 1 solo previa individuazione degli intestatari catastali e verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

 

LA FORMULA

Negli atti aventi ad oggetto fabbricati (o, meglio, unità immobiliari urbane), occorre inserire la

seguente formula:

La parte intestataria delle unità immobiliari oggetto di questo atto dichiara che l'identificazione catastale delle unità stesse corrisponde alle planimetrie depositate in catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto

.

IL COMMENTO

La novità concerne tutti gli atti, sia che abbiano ad oggetto fabbricati che terreni

a) con cui si concede ipoteca

b) di cui si chiede la trascrizione.

Per tutti questi atti il notaio deve:

a) previamente individuare gli intestatari catastali;

b) verificare la conformità degli intestatari catastali con le risultanze dei registri

immobiliari.

Inoltre, solo per gli atti che riguardano fabbricati (o, meglio, unità immobiliari urbane),

occorre:

a) il riferimento alle planimetrie catastali depositate in catasto;

b) la dichiarazione, resa in atto dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

In sostanza:

a) per i terreni:

il notaio:

- previamente individua gli intestatari catastali;

- verifica la conformità degli intestatari catastali con le risultanze dei registri immobiliari;

b) per le unità immobiliari urbane (fabbricati):

il notaio:

- previamente individua gli intestatari catastali;

- verifica la conformità degli intestatari catastali con le risultanze dei registri immobiliari

- nell'atto, occorre fare riferimento alle planimetrie catastali depositate in catasto (appare opportuna, anche se non necessaria, la allegazione all'atto della planimetria catastale);

- nell'atto, occorre la dichiarazione resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

 

 

Atti notarili, planimetrie e intestatari catastali

May 27th, 2010

Una giornata di panico. Per una volta non nei mercati borsistici ma negli studi notarili. Oggi, 27 maggio 2010 si scopre, come un fulmine a ciel sereno, che il decreto di legge sulla manovra finanziaria in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, al comma 15 dell’articolo 16, ha aggiunto due commi all’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985 n.52.
Questo il testo: “1. Negli atti con cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile deve essere designato anche con l’indicazione di almeno tre dei suoi confini. 1-bis. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atto dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. 1-ter. Il notaio può stipulare gli atti di cui al comma 1 solo previa individuazione degli intestatari catastali e verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Nulla di rilevante nell’indicazione dei confini o dei dati catastali, che gli atti notarili riportano già normalmente. Le grandi novità sono quella della dichiarazione con cui una parte attesta che la planimetria catastale è conforme allo stato di fatto dell’immobile e quella dell’accertamento, da parte del notaio, della conformità tra risultanze della conservatoria e risultanze del catasto. E il vero problema: da quando va in vigore la norma? Le prime interpretazioni indicano il 1° luglio, ma lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato, pur abbracciando questa tesi invita alla prudenza. Dove le parti avessero effettivamente a disposizione le planimetrie, e queste rispondano allo stato di fatto (come di regola dovrebbe essere) l’unica accortezza dei notai consisterà nell’inserimento della clausola. Ma cosa succede se la planimetria non è disponibile o non è aggiornata? E ancora più delicato il secondo punto: non è raro, specie nei vecchi accatastamenti, che un problema nella voltura catastale, non ancora definito, faccia sì che l’intestatario catastale non sia il proprietario. Questa situazione, che prima poteva essere affrontata con calma (anche troppa, visto che alcuni casi si sono incancreniti e perpetuati negli anni), adesso (o dal 1° luglio) rischia di paralizzare la compravendita. In coda a questi aspetti più macroscopici vi sono altrettante questioni non immediatamente trasparenti, come il caso del mutuo contestuale a una compravendita. Siccome il mutuatario non è ancora intestatario catastale dell’immobile in teoria non potrebbe rendere lui la dichiarazione, ma certo non è pensabile che il venditore firmi il mutuo per rendere questa dichiarazione. Come al solito, al di là delle buone intenzioni, si ha la sensazione che le leggi vengano promulgate frettolosamente e senza consultare gli operatori del settore.