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MANOVRA “BERLUSCONI” MAGGIO 2010
LA NOMATIVA
A seguito delle modifiche apportate
dalla “Manovra Berlusconi del maggio 2010”, il testo
dell'articolo 29 della Legge 27 febbraio 1985, n.
52, diverrà il seguente:
Art. 29.
Legge 27 febbraio 1985, n. 52
Negli atti con cui si concede
l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione,
l'immobile deve essere designato
anche con l'indicazione di almeno tre
dei suoi confini.
1-bis. Gli atti di cui al comma 1
devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a
pena di nullità, oltre
all’identificazione catastale, il
riferimento alle planimetrie depositate in catasto e
la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari,
della conformità allo stato di fatto dei dati
catastali e delle planimetrie.
1-ter. Il notaio può stipulare gli
atti di cui al comma 1 solo previa individuazione
degli intestatari catastali e verifica della loro
conformità con le risultanze dei registri
immobiliari.
LA FORMULA
Negli atti aventi ad oggetto
fabbricati (o, meglio, unità immobiliari urbane),
occorre inserire la
seguente formula:
La parte intestataria delle unità
immobiliari oggetto di questo atto dichiara che
l'identificazione catastale delle unità stesse
corrisponde alle planimetrie depositate in catasto e
che i dati catastali e le planimetrie sono conformi
allo stato di fatto
.
IL COMMENTO
La novità concerne
tutti gli atti, sia che abbiano ad
oggetto fabbricati che terreni
a) con cui si concede ipoteca
b) di cui si chiede la trascrizione.
Per tutti questi atti
il notaio deve:
a) previamente individuare gli
intestatari catastali;
b) verificare la conformità degli
intestatari catastali con le risultanze dei registri
immobiliari.
Inoltre, solo
per gli atti che riguardano fabbricati (o, meglio,
unità immobiliari urbane),
occorre:
a) il riferimento alle planimetrie
catastali depositate in catasto;
b) la dichiarazione, resa in atto
dagli intestatari, della conformità allo stato di
fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
In sostanza:
a) per i terreni:
il notaio:
- previamente individua gli
intestatari catastali;
- verifica la conformità degli
intestatari catastali con le risultanze dei registri
immobiliari;
b) per le unità immobiliari urbane
(fabbricati):
il notaio:
- previamente individua gli
intestatari catastali;
- verifica la conformità degli
intestatari catastali con le risultanze dei registri
immobiliari
- nell'atto, occorre fare riferimento
alle planimetrie catastali depositate in catasto
(appare opportuna, anche se non necessaria, la
allegazione all'atto della planimetria catastale);
- nell'atto, occorre la dichiarazione
resa dagli intestatari, della conformità allo stato
di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Atti notarili, planimetrie e intestatari catastali
May 27th, 2010
Una giornata di panico. Per una volta
non nei mercati borsistici ma negli studi notarili.
Oggi, 27 maggio 2010 si scopre, come un fulmine a
ciel sereno, che il decreto di legge sulla manovra
finanziaria in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, al comma 15 dell’articolo 16, ha aggiunto
due commi all’articolo 29 della legge 27 febbraio
1985 n.52.
Questo il testo: “1. Negli atti con cui si concede
l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione,
l’immobile deve essere designato anche con
l’indicazione di almeno tre dei suoi confini. 1-bis.
Gli atti di cui al comma 1 devono contenere per le
unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre
all’identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto e la
dichiarazione, resa in atto dagli intestatari, della
conformità allo stato di fatto dei dati catastali e
delle planimetrie. 1-ter. Il notaio può stipulare
gli atti di cui al comma 1 solo previa
individuazione degli intestatari catastali e
verifica della loro conformità con le risultanze dei
registri immobiliari”.
Nulla di rilevante nell’indicazione dei confini o
dei dati catastali, che gli atti notarili riportano
già normalmente. Le grandi novità sono quella della
dichiarazione con cui una parte attesta che la
planimetria catastale è conforme allo stato di fatto
dell’immobile e quella dell’accertamento, da parte
del notaio, della conformità tra risultanze della
conservatoria e risultanze del catasto. E il vero
problema: da quando va in vigore la norma? Le prime
interpretazioni indicano il 1° luglio, ma lo stesso
Consiglio Nazionale del Notariato, pur abbracciando
questa tesi invita alla prudenza. Dove le parti
avessero effettivamente a disposizione le
planimetrie, e queste rispondano allo stato di fatto
(come di regola dovrebbe essere) l’unica accortezza
dei notai consisterà nell’inserimento della
clausola. Ma cosa succede se la planimetria non è
disponibile o non è aggiornata? E ancora più
delicato il secondo punto: non è raro, specie nei
vecchi accatastamenti, che un problema nella voltura
catastale, non ancora definito, faccia sì che
l’intestatario catastale non sia il proprietario.
Questa situazione, che prima poteva essere
affrontata con calma (anche troppa, visto che alcuni
casi si sono incancreniti e perpetuati negli anni),
adesso (o dal 1° luglio) rischia di paralizzare la
compravendita. In coda a questi aspetti più
macroscopici vi sono altrettante questioni non
immediatamente trasparenti, come il caso del mutuo
contestuale a una compravendita. Siccome il
mutuatario non è ancora intestatario catastale
dell’immobile in teoria non potrebbe rendere lui la
dichiarazione, ma certo non è pensabile che il
venditore firmi il mutuo per rendere questa
dichiarazione. Come al solito, al di là delle buone
intenzioni, si ha la sensazione che le leggi vengano
promulgate frettolosamente e senza consultare gli
operatori del settore.
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