Il guadagno che si
realizza con la vendita della casa, rientra nella
categoria dei “diritti diversi” ed è quindi soggetto a
tassazione.
Infatti, quando dalla
cessione della casa deriva una plusvalenza , che
equivale ad una differenza positiva tra il corrispettivo
percepito nel periodo d’imposta ed il prezzo di acquisto
o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei
costi inerenti il bene stesso,si realizza un valore.
Questo valore, se
derivante da una cessione a titolo oneroso di una casa
acquistata o costruita da non più di 5 anni, è
considerato come uno dei redditi appartenenti alla
categoria “redditi diversi” e , come tale, assoggettato
a tassazione con le normali aliquote Irpef.
Fanno eccezione a tale
regola:
-gli immobili pervenuti
per successione;
-quelli ricevuti in
donazione, se, con riferimento alla persona che ha
donato l’immobile, sono trascorsi 5 anni dall’acquisto o
costruzione dello stesso;
-le unità immobiliari
urbane che , per la maggior parte del periodo intercorso
tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono
state adibite ad abitazione principale del cedente o dei
suoi familiari.
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA
SULLE PLUSVALENZE
In materia di tassazione
di queste plusvalenze, a partire dal 2006, è stato
introdotto un sistema alternativo a quello vigente.
Infatti, il venditore ha, ora, la facoltà di chiedere
all’atto della cessione, con dichiarazione resa dal
notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata
un’imposta sostitutiva di quella sul reddito.
Il decreto legge n. 262
del 3 ottobre 2006 ha elevato tale aliquota al 20%.
Il notaio stesso
provvederà all’applicazione ed al versamento
dell’imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente dal
venditore il relativo pagamento, e comunicherà
all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla
compravendita.
LE NUOVE REGOLE PER GLI
IMMOBILI ACQUISITI PER DONAZIONE
Sulle cessioni
effettuate dall’entrata in vigore del decreto legge n.
223 del 2006 (4 luglio 2006), quando oggetto della
vendita è una casa ricevuta in donazione, l’eventuale
plusvalenza realizzata va assoggettata a tassazione se
non sono trascorsi 5 anni dal momento in cui il donante
ha acquistato l’immobile a quello della sua cessione.
La plusvalenza tassabile
è pari alla differenza tra il corrispettivo della
cessione ed il costo di costruzione o di acquisto
sostenuto dal donante.
Questa nuova previsione
è stata adottata per evitare manovre elusive da parte
dei proprietari di immobili acquistati (o costruiti) da
meno di 5 anni. In precedenza, infatti, questi potevano
donare l’immobile a una terza persona che,
successivamente, lo vendeva senza pagare imposte sulla
plusvalenza realizzata.
ESEMPIO
Il proprietario di un
immobile decide di vendere a 300.000 euro l’immobile
acquistato 2 anni prima ad un prezzo di 200.000 euro e
mai utilizzato come abitazione principale.
In base ala normativa
precedente, per evitare la tassazione della plusvalenza
di 100.000euro, poteva, semplicemente, effettuare una
donazione dell’immobile (ad un parente) e farlo vendere
dal donatario e, di conseguenza, nessuna tassazione era
prevista, dal momento che si cedeva un immobile
pervenuto in donazione.
Con
la nuova previsione, la plusvalenza conseguita
dall’operazione di cessione sarà, comunque tassata,
anche in caso di donazione.