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VENDITA DELLA CASA

 

QUANDO IL VENDITORE PAGA LE IMPOSTE

 

Il guadagno che si realizza con la vendita della casa, rientra nella categoria dei “diritti diversi” ed è quindi soggetto a tassazione.

 

Infatti, quando dalla cessione della casa deriva una plusvalenza , che equivale ad una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso,si realizza un valore.

 

Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di una casa acquistata o costruita da non più di 5 anni, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e , come tale, assoggettato a tassazione con le normali aliquote Irpef.

 

Fanno eccezione a tale regola:

 

-gli immobili pervenuti per successione;

-quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi 5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso;

-le unità immobiliari urbane che , per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

 

L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE

 

In materia di tassazione di queste plusvalenze, a partire dal 2006, è stato introdotto un sistema alternativo a quello vigente. Infatti, il venditore ha, ora, la facoltà di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione resa dal notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito.

 

ATTENZIONE

Sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere fino al 2 ottobre 2006, si applica l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 12,5%.

Il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 ha elevato tale aliquota al 20%.

 

Il notaio stesso provvederà all’applicazione ed al versamento dell’imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.

 

LE NUOVE REGOLE PER GLI IMMOBILI ACQUISITI PER DONAZIONE

Sulle cessioni effettuate dall’entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006 (4 luglio 2006), quando oggetto della vendita è una casa ricevuta in donazione, l’eventuale plusvalenza realizzata va assoggettata a tassazione se non sono trascorsi 5 anni dal momento in cui il donante ha acquistato l’immobile a quello della sua cessione.

La plusvalenza tassabile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.

Questa nuova previsione è stata adottata per evitare manovre elusive da parte dei proprietari di immobili acquistati (o costruiti) da meno di 5 anni. In precedenza, infatti, questi potevano donare l’immobile a una terza persona che, successivamente, lo vendeva senza pagare imposte sulla plusvalenza realizzata.

ESEMPIO

Il proprietario di un immobile decide di vendere a 300.000 euro l’immobile acquistato 2 anni prima ad un prezzo di 200.000 euro e mai utilizzato come abitazione principale.

In base ala normativa precedente, per evitare la tassazione della plusvalenza di 100.000euro, poteva, semplicemente, effettuare una donazione dell’immobile (ad un parente) e farlo vendere dal donatario e, di conseguenza, nessuna tassazione era prevista, dal momento che si cedeva un immobile pervenuto in donazione.

Con la nuova previsione, la plusvalenza conseguita dall’operazione di cessione sarà, comunque tassata, anche in caso di donazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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