VENDITA DELLA CASA
QUANDO IL VENDITORE PAGA
LE IMPOSTE
Il guadagno che si
realizza con la vendita della casa, rientra nella
categoria dei “diritti diversi” ed è quindi soggetto a
tassazione.
Infatti, quando dalla
cessione della casa deriva una plusvalenza , che
equivale ad una differenza positiva tra il corrispettivo
percepito nel periodo d’imposta ed il prezzo di acquisto
o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei
costi inerenti il bene stesso,si realizza un valore.
Questo valore, se
derivante da una cessione a titolo oneroso di una casa
acquistata o costruita da non più di 5 anni, è
considerato come uno dei redditi appartenenti alla
categoria “redditi diversi” e , come tale, assoggettato
a tassazione con le normali aliquote Irpef.
Fanno eccezione a tale
regola:
-gli immobili pervenuti
per successione;
-quelli ricevuti in
donazione, se, con riferimento alla persona che ha
donato l’immobile, sono trascorsi 5 anni dall’acquisto o
costruzione dello stesso;
-le unità immobiliari
urbane che , per la maggior parte del periodo intercorso
tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono
state adibite ad abitazione principale del cedente o dei
suoi familiari.
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA
SULLE PLUSVALENZE
In materia di tassazione
di queste plusvalenze, a partire dal 2006, è stato
introdotto un sistema alternativo a quello vigente.
Infatti, il venditore ha, ora, la facoltà di chiedere
all’atto della cessione, con dichiarazione resa dal
notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata
un’imposta sostitutiva di quella sul reddito.