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LA NUOVA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
Nel rogito riguardante
la compravendita della casa, le parti devono inserire
una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” in
cui segnalare:
le modalità del
pagamento (assegno, bonifico,ecc….);
se per l’operazione si è
ricorso ad attività di mediazione e, in caso
affermativo, la partita Iva o il codice fiscale
dell’agente immobiliare;
le spese sostenute per
tale attività, con le modalità di pagamento.
L’omissione, la falsa o
incompleta dichiarazione, comporta oltre
all’applicazione della sanzione penale ,
l’assoggettamento ad accertamento di valore dei beni
trasferiti.
In sostanza, l’ufficio
applicherà le imposte sul valore di mercato
dell’immobile, anche se le parti avevano richiesto la
tassazione sulla base del valore catastale.
E’ prevista, inoltre,
una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro.
LE
DICHIARAZIONI FONDAMENTALI DA INSERIRE NELL'ATTO DI
COMPRAVENDITA
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VALORE DELLA CESSIONE
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effettivo importo pattuito |
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INDICAZIONE DELLE MODALITA'
DI PAGAMENTO
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assegno, bonifico, altro |
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RICORSO AI SERVIZI DI MEDIAZIONE
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partita Iva o codice fiscale del mediatore
quanto pagato per la mediazione
come è stato effettuato il pagamento |
L’AGEVOLAZIONE PER LE
COMMISSIONI IMMOBILIARI
Dal 1° gennaio 2007, è
possibile detrarre dall’Irpef, il 19% degli oneri
sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di
intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione, è
fruibile per un importo,comunque, non superiore a 1.000
euro e la possibilità di portare in detrazione questa
spesa si esaurisce in un unico anno di imposta. Se
l’acquisto è effettuato da più proprietari, la
detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà
essere ripartita tra i comproprietari in ragione della
percentuale di proprietà.
COME SI DETERMINA IL
VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI
Il valore catastale,
viene determinato moltiplicando la rendita catastale,
(rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
110 per la prima casa ;
120 per i fabbricati
appartenenti ai gruppi catastali A,B,C (escluse le
categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
40,8 per i fabbricati
delle categorie C/1 (negozi e botteghe)ed E.
ATTENZIONE
Il decreto legge n. 262
del 2006, ha previsto che il coefficiente moltiplicatore
da applicare alle rendite catastali dei fabbricati
classificati nel gruppo catastale B deve essere
rivalutato nella misura del 40%
Immobili non censiti
Per i trasferimenti di
immobili non censiti, le parti possono utilizzare la
rendita presunta (ovvero la rendita proposta), per
determinare il valore catastale .
Nel caso in cui, il
valore determinato sulla base della rendita attribuita,
sia superiore a quello dichiarato in atto, il
contribuente dovrà pagare l’imposta dovuta ed i relativi
interessi, a partire dalla registrazione dell’atto.
COME SONO CLASSIFICATI I
FABBRICATI
Ciascuna unità
immobiliare, è classificata mediante alcuni parametri in
relazione alle sue caratteristiche ed alla sua
destinazione ed alle tariffe dell’estimo stabilite per
ogni zona censuaria del Comune di appartenenza.
La classe
E’ un parametro che,
nell’ambito di una stessa categoria, distingue gli
immobili in funzione del livello delle rifiniture, della
dotazione dei servizi, dell’ampiezza dei vani e della
loro posizione.
Il numero delle classi
può variare da comune a comune, in base alle differenze
che sussistono tra i valori del mercato delle locazioni
all’interno della stessa categoria catastale.
La prima classe
individua gli immobili a reddito inferiore , l’ultima
quelli a reddito più alto.
La consistenza
Rappresenta la grandezza
dell’immobile, ed è espressa con unità di misure diverse
per ciascuna categoria:
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CATEGORIA |
CONSISTENZA |
|
A |
(abitazioni e uffici) |
vani
catastali |
|
B |
(negozi, laboratori, box e magazzini) |
Somma delle superfici (mq) |
La rendita catastale
E’ il valore fiscale
attribuito ad un immobile in base alle tariffe d’estimo.
La rendita catastale, si
ottiene moltiplicando la tariffa per la consistenza
dell’immobile (vani, mq).
Le tariffe d’estimo,
sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sono
consultabili presso gli uffici provinciali dell’Agenzia
del Territorio (ex uffici catastali) che le determinano.
Per tener conto
dell’andamento del costo della vita, le rendite
catastali possono “essere rivalutate”, ossia aumentate
di una determinata percentuale, incrementando così, la
base per l’applicazione delle imposte.
Dal 1997, le rendite
catastali sono state rivalutate del 5%. |