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DECRETOLEGGE n.266 DEL 2005 (FINANZIARIA 2006)- DECRETO LEGGE n.233 DEL 4 LUGLIO 2006 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE n.248 DEL 4 AGOSTO 2006 INFO INGELMAN IMMOBILIARE


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ACQUISTO DELLA CASA - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - AGEVOLAZIONI - CLASSIFICAZIONI FABBRICATI

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ACQUISTO DELLA CASA

Quali sono le imposte dovute dall'acquirente

Come si calcolano le imposte

La nuova dichiarazione sostitutiva

L'agevolazione per le commissioni immobiliari

Come si determina il valore catastale degli immobili

Come sono classificati i fabbricati

 


AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

I requisiti per fruire dei benefici

L'acquisto delle pertinenze

Casi particolari

Quando si perdono le agevolazioni prima casa

 


VENDITA DELLA CASA

Quando il venditore paga le imposte

L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze

Le nuove regole per gli immobili acquisti per donazione

 


CREDITO D'IMPOSTA PER RIACQUISTARE LA PRIMA CASA

Chi può usufruirne

Come si utilizza

Quando non spetta

 


ACQUISTO D'IMMOBILE RISTRUTTURATO

Le condizioni per fruire della detrazione Irpef

Quanto spetta per l'agevolazione

Come e quando chiedere la detrazione

 

 



 

LA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Nel rogito riguardante la compravendita della casa, le parti devono inserire una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” in cui segnalare:

le modalità del pagamento (assegno, bonifico,ecc….);

se per l’operazione si è ricorso ad attività di mediazione e, in caso affermativo, la partita Iva o il codice fiscale dell’agente immobiliare;

le spese sostenute per tale attività, con le modalità di pagamento.

L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione, comporta oltre all’applicazione della sanzione penale , l’assoggettamento ad accertamento di valore dei beni trasferiti.

In sostanza, l’ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell’immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale.

E’ prevista, inoltre, una sanzione amministrativa da 500  a 10.000 euro.

LE DICHIARAZIONI FONDAMENTALI DA INSERIRE NELL'ATTO DI COMPRAVENDITA 


VALORE DELLA CESSIONE
 

effettivo importo pattuito


INDICAZIONE DELLE MODALITA'
DI PAGAMENTO
 

assegno, bonifico, altro


RICORSO AI SERVIZI DI MEDIAZIONE
 

partita Iva o codice fiscale del mediatore
quanto pagato per la mediazione
come è stato effettuato il pagamento

     

L’AGEVOLAZIONE PER LE COMMISSIONI IMMOBILIARI

Dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre dall’Irpef, il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione, è fruibile per un importo,comunque, non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno di imposta. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.

COME SI DETERMINA IL VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI

Il valore catastale, viene determinato moltiplicando la rendita catastale, (rivalutata del 5%) per  i seguenti coefficienti:

110 per la prima casa ;

120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,B,C (escluse le categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;

40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe)ed E.

ATTENZIONE

Il decreto legge n. 262 del 2006, ha previsto che il coefficiente moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B deve essere rivalutato nella misura del 40%

Immobili non censiti

Per i trasferimenti di immobili non censiti, le parti possono utilizzare la rendita presunta (ovvero la rendita proposta), per determinare il valore catastale .

Nel caso in cui, il valore determinato sulla base della rendita attribuita, sia superiore a quello dichiarato in atto, il contribuente dovrà pagare l’imposta dovuta ed i relativi interessi, a partire dalla registrazione dell’atto.

COME SONO CLASSIFICATI I FABBRICATI

Ciascuna unità immobiliare, è classificata mediante alcuni parametri in relazione alle sue caratteristiche ed alla sua destinazione ed alle tariffe dell’estimo stabilite per ogni zona censuaria del Comune di appartenenza.

La classe

E’ un parametro che, nell’ambito di una stessa categoria, distingue gli immobili in funzione del livello delle rifiniture, della dotazione dei servizi, dell’ampiezza dei vani e della loro posizione.

Il numero delle classi può variare da comune a comune, in base alle differenze che sussistono tra i valori del mercato delle locazioni all’interno della stessa categoria catastale.

La prima classe individua gli immobili a reddito inferiore , l’ultima quelli a reddito più alto.

La consistenza

Rappresenta la grandezza dell’immobile, ed è espressa con unità di misure diverse per ciascuna categoria:

 

CATEGORIA

CONSISTENZA

A

(abitazioni e uffici)

vani catastali

B

(negozi, laboratori, box e magazzini)

Somma delle superfici (mq)

La rendita catastale

E’ il valore fiscale attribuito ad un immobile in base alle tariffe d’estimo.

La rendita catastale, si ottiene moltiplicando la tariffa per la consistenza dell’immobile (vani, mq).

Le tariffe d’estimo, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sono consultabili presso gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio (ex uffici catastali) che le determinano.

Per tener conto dell’andamento del costo della vita, le rendite catastali possono “essere rivalutate”, ossia aumentate di una determinata percentuale, incrementando così, la base per l’applicazione delle imposte.

Dal 1997, le rendite catastali sono state rivalutate del 5%.