CREDITO D’IMPOSTA PER RIACQUISTARE LA PRIMA CASA
CHI
PUO’ USUFRUIRNE
A favore di coloro che
vendono l’immobile per il quale, al momento
dell’acquisto,hanno fruito dei benefici previsti per la
“prima casa” (descritti al cap.2), la normativa vigente
riconosce un credito d’imposta se entro un anno dalla
vendita acquistano un’altra abitazione, non di lusso,
costituente “prima casa”.
Il credito d’imposta,
spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal
beneficio “prima casa”, ed è pari all’ammontare
dell’imposta di registro, o dell’Iva, corrisposta in
relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non
può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva
dovuta, in relazione al secondo acquisto.
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imposta di registro pagata sul primo
acquisto
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imposta di registro dovuta sul secondo
acquisto |
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3.750
euro
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3.500
euro |
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CREDITO
D'IMPOSTA SPETTANTE
3.500
euro
la differenza (250euro) non può essere
chiesta a rimborso
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Il credito d’imposta,
compete anche quando si acquisti un’altra abitazione
mediante appalto o permuta. nel caso del contratto di
appalto, per fruire del beneficio è richiesto che lo
stesso sia redatto in forma scritta o registrato
Può usufruire del
credito d’imposta, anche chi ha acquistato l’abitazione
con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993
(che quindi non ha,, formalmente, usufruito delle
agevolazioni “prima casa”), ma, comunque non prima
dell’entrata in vigore della legge n.168 del 1982
In tal caso è però
richiesto che l’acquirente, già allora, fosse in
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente
in materia di acquisto della “prima casa”
COME
SI UTILIZZA
Il contribuente, può
utilizzare il credito d’imposta in vari modi:
in diminuzione
dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo
acquisto:
in diminuzione delle
imposta di registro dovuta in relazione al nuovo
acquisto;
in diminuzione delle
imposte di registro , ipotecaria, catastale , dovute su
atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione
del credito;
in diminuzione dell’Irpef,
dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi
successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla
dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato
effettuato il riacquisto stesso;
in compensazione con
altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti
unitari con il modello F24 (usando il codice tributo
6602)
Per fruire del credito
d’imposta, è necessario che il contribuente manifesti la
propria volontà con apposita dichiarazione nell’atto di
acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o
meno utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro
dovuta per lo stesso atto.
Se, per errore, la
citata dichiarazione, è stata omessa, è comunque
prevista la possibilità di poter integrare l’atto
originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è
preclusa la spettanza del credito d’imposta, sempre che
il contribuente sia in possesso della documentazione
comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti.
QUANDO NON SPETTA
Oltre al caso in cui il
contribuente sia decaduto dall’agevolazione “prima
casa”, in relazione al precedente acquisto, il credito
d’imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti
ipotesi:
se il contribuente ha
acquistato il precedente immobile con aliquota
originaria, senza, cioè, usufruire del beneficio “prima
casa”;
se il nuovo immobile
acquistato non ha i requisiti “prima casa”;
se l’immobile alienato è
pervenuto al contribuente per successione o donazione,
salvo il caso in cui sul trasferimento siano pagate le
relative imposte.
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