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CHI PUO’ USUFRUIRNE

A favore di coloro che vendono l’immobile per il quale, al momento dell’acquisto,hanno fruito dei benefici previsti per la “prima casa” (descritti al cap.2), la normativa vigente riconosce un credito d’imposta se entro un anno dalla vendita acquistano un’altra abitazione, non di lusso, costituente “prima casa”.

Il credito d’imposta, spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio “prima casa”, ed è pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta, in relazione al secondo acquisto.

 


imposta di registro pagata sul primo acquisto
 

 

imposta di registro dovuta sul secondo acquisto



3.750 euro
 

 



3.500 euro


CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE
3.500 euro

la differenza (250euro) non può essere chiesta a rimborso

 

 

Il credito d’imposta, compete anche quando si acquisti un’altra abitazione mediante appalto o permuta. nel caso del contratto di appalto, per fruire del beneficio è richiesto che lo stesso sia redatto in forma scritta o registrato

 

Può usufruire del credito d’imposta, anche chi ha acquistato l’abitazione con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993 (che quindi non ha,, formalmente, usufruito delle agevolazioni “prima casa”), ma, comunque non prima dell’entrata in vigore della legge n.168 del 1982

In tal caso è però richiesto che l’acquirente, già allora, fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della “prima casa”

 

COME SI UTILIZZA

Il contribuente, può utilizzare il credito d’imposta in vari modi:

in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto:

in diminuzione delle imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;

in diminuzione delle imposte di registro , ipotecaria, catastale , dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

in diminuzione dell’Irpef, dovuta in  base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;

in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602)

Per fruire del credito d’imposta, è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

Se, per errore, la citata dichiarazione, è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare l’atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti.

 

QUANDO NON SPETTA

Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall’agevolazione “prima casa”, in relazione al precedente acquisto, il credito d’imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:

se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota originaria, senza, cioè, usufruire del beneficio “prima casa”;

se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”;

se l’immobile alienato è pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano pagate le relative imposte.

 

IL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA “PRIMA CASA”

A CHI COMPETE

a chi acquista la "prima casa" entro un anno dalla vendita di quella che aveva acquistato in precedenza con le medesime agevolazioni

     

QUANTO SPETTA

importo pari all'imposta di registro, o all'Iva, pagata con il primo acquisto (in ogni caso mai superiore alle imposte dovute con il secondo acquisto)

     

QUANDO UTILIZZARLO

in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute sul secondo acquisto o su altri atti successivi.

in diminuzione dell'irpef dovuta per l'anno in cui e' stato riconosciuto il credito.

in compensazione di altri tributi o contributi da versare con il Mod. F24

 
 
 
 
 
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chi può usufruirne - come si utilizza - quando non spetta


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Il credito d’imposta, spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio “prima casa”, ed è pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta, in relazione al secondo acquisto.

 


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Può usufruire del credito d’imposta, anche chi ha acquistato l’abitazione con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993 (che quindi non ha,, formalmente, usufruito delle agevolazioni “prima casa”), ma, comunque non prima dell’entrata in vigore della legge n.168 del 1982

In tal caso è però richiesto che l’acquirente, già allora, fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della “prima casa”

 

COME SI UTILIZZA

Il contribuente, può utilizzare il credito d’imposta in vari modi:

in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto:

in diminuzione delle imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;

in diminuzione delle imposte di registro , ipotecaria, catastale , dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

in diminuzione dell’Irpef, dovuta in  base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;

in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602)

Per fruire del credito d’imposta, è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

Se, per errore, la citata dichiarazione, è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare l’atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti.

 

QUANDO NON SPETTA

Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall’agevolazione “prima casa”, in relazione al precedente acquisto, il credito d’imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:

se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota originaria, senza, cioè, usufruire del beneficio “prima casa”;

se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”;

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importo pari all'imposta di registro, o all'Iva, pagata con il primo acquisto (in ogni caso mai superiore alle imposte dovute con il secondo acquisto)

     

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