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CATEGORIA
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TIPOLOGIA |
A/1
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abitazione di tipo signorile |
A/2
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abitazione di tipo
civile |
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A/3
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abitazione di tipo economico |
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A/4
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abitazione di tipo popolare |
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A/5
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abitazione di tipo ultrapopolare |
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A/6
|
abitazione di tipo rurale |
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A/7
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abitazioni in villini |
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A/8
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abitazioni in ville |
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A/9
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castelli e palazzi di eminente pregio
artistico e storico |
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A/10
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uffici studi privati |
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A/11
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abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi |
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B/1
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collegi e convitti, educandati,ricoveri,
orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e
caserme |
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B/2
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case
di cura e ospedali |
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B/3
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prigioni e riformatori |
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B/4
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uffici pubblici |
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B/5
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scuole e laboratori scientifici |
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B/6
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biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie e
accademie |
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B/7
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cappelle e oratori non destinati
all'esercizio pubblico dei culti |
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B/8
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magazzini sotterranei per deposito di
derrate |
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C/1
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negozi e botteghe |
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C/2
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magazzini e locali di deposito |
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C/3
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laboratori per arti e mestieri |
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C/4
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fabbricati e locali per esercizi sportivi |
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C/5
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stabilimenti balneari e di acque curative |
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C/6
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stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse |
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C/7
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tettoie chiuse o aperte |
Come si individuano gli immobili
Gli immobili sono individuati dal Fisco attraverso
due tipologie di dati:
quelli che servono ad identificarli fisicamente
nelle mappe catastali e nell’archivio informatico;
quelli di natura censuaria come la categoria e la
rendita a cui si aggiungono, per la maggior parte
delle unità immobiliari, anche la consistenza e la
classe.
Questi dati sono attribuiti dagli Uffici provinciali
dell’Agenzia del Territorio (nei quali sono stati
incorporati i soppressi uffici del catasto o U.T.E.)
e sono normalmente riportati negli atti notarili con
i quali l'immobile viene trasferito.
Come si identificano i fabbricati
Il territorio di ogni Comune viene rappresentato su
fogli di mappa e suddiviso in particelle. Ogni unità
immobiliare è identificata dal nome del Comune,
Foglio, Particella e subalterno. Quest'ultimo
individua la singola unità nell'ambito del
fabbricato costruito sulla particella.
Come si classificano i fabbricati
Ai fini della determinazione della rendita dei
fabbricati, il territorio dei Comuni più grandi
viene diviso in "zone censuarie". Ciascuna unità
immobiliare viene poi classificata mediante alcuni
parametri in relazione alle sue caratteristiche e
alla sua destinazione e alle tariffe pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale per ogni zona censuaria di
appartenenza.
Gruppi e categorie ordinarie
Le unità immobiliari urbane sono classificate nei
gruppi / categorie catastali riportati nella tabella
raffigurata all'inizio di questa pagina A; B; C;
etc.
La classe
È un parametro che, nell'ambito di una stessa
categoria, distingue gli immobili in funzione del
livello delle rifiniture, della dotazione dei
servizi, dell'ampiezza dei vani e della loro
posizione.
Il numero delle classi può variare da comune a
comune in base alle differenze che sussistono tra i
valori del mercato delle locazioni all'interno della
stessa categoria catastale.
La prima classe individua gli immobili a reddito
inferiore, l'ultima quelli a reddito più alto.
La consistenza
Rappresenta la grandezza dell'immobile, ed è
espressa con unità di misura diverse per ciascuna
categoria:
Come si determina la rendita catastale
Gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio
hanno determinato a suo tempo le tariffe d'estimo
tenendo conto:
del Comune;
della zona censuaria (che è una sola, in genere, per
i comuni medio piccoli e più di una per le città più
grandi);
della categoria (ad es. A/2 se l'immobile è di tipo
civile, A/3 se di tipo economico, A/4 se di tipo
popolare);
della classe.
Le tabelle delle tariffe d'estimo sono state
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sono
consultabili presso gli Uffici dell’Agenzia del
Territorio (ex uffici catastali). Con effetto
dall’1/1/2003, per 268 comuni che hanno impugnato le
rendite catastali davanti alle commissioni censuarie
a seguito della riapertura dei termini per ricorrere
(opportunità offerta dall'art. 49 comma 13 L.
449/97), ed hanno vinto il ricorso, le rendite
catastali sono variate, nel modo illustrato in
allegato al Decreto ministeriale n. 159/2002.
La rendita catastale si ottiene moltiplicando la
consistenza (vani, mq o mc) per la tariffa.
Per tener conto dell'andamento del costo della vita,
le rendite catastali possono "essere rivalutate",
ossia aumentate di una determinata percentuale,
incrementando così la base per l'applicazione delle
imposte.
Dal 1997 le rendite catastali sono state aumentate
del 5%.
Accatastamento degli immobili
I proprietari hanno l'obbligo di denunciare
all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio
le nuove costruzioni entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui sono divenute idonee per
l'uso a cui sono destinate. In ogni caso il
Direttore dei Lavori deve provvedere al suddetto
obbligo immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori
di finitura e comunque entro 30 giorni
dall’installazione degli infissi.
Attualmente con la procedura informatica DOCFA il
contribuente stesso, con l'ausilio di un
professionista abilitato, propone la rendita
catastale.
Per gli eventuali immobili non ancora censiti, il
proprietario può utilizzare, ai fini fiscali, la
rendita attribuita a edifici similari.
L’ufficio, qualora rettifichi la rendita catastale
già attribuita o proposta dal contribuente, ha
l’obbligo di notificare all’interessato la nuova
rendita avverso la quale può essere presentato,
entro 60 giorni, ricorso presso la competente
Commissione tributaria.
Per gli atti di accertamento dei Comuni o del fisco
non definitivi, basati su rendite attribuite o
modificate prima del 2000 (e quindi non notificate
direttamente al contribuente) si pagherà solo la
differenza di importo senza sanzioni ed interessi.
Non si fa luogo in alcun caso al rimborso di importi
comunque pagati.
Variazioni e volture
Chi ha l'obbligo di registrare un atto che
trasferisce diritti reali sugli immobili o di
presentare una dichiarazione di successione
(ordinariamente notaio od erede) è tenuto, entro 30
giorni dalla registrazione, a presentare la domanda
di voltura all'Ufficio provinciale dell’Agenzia del
Territorio.
La domanda consente la registrazione negli atti
catastali del trasferimento della proprietà o di
altro diritto reale.
Detto obbligo può essere assolto dai notai chiedendo
la “voltura automatica da nota di trascrizione”,
mediante la quale l’aggiornamento degli atti del
catasto viene effettuato direttamente con l’ausilio
dei dati presentati per la trascrizione in
conservatoria.
Nel caso di variazioni di carattere oggettivo, e
cioè che abbiano riguardato, in modo permanente, la
tipologia, la consistenza o la destinazione d'uso
dell'immobile, gli interessati sono tenuti a
presentare apposita domanda entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello di ultimazione dei
lavori all'ufficio provinciale dell’Agenzia.
Qualora per la realizzazione di dette variazioni sia
prevista la nomina del Direttore dei Lavori sullo
stesso ricade l’obbligo già previsto per gli
accatastamenti.
Attualmente, le variazioni e le volture possono
essere presentate su supporto magnetico, consentendo
così l'immediato aggiornamento degli atti.
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VENDITA DELLA CASA

Quando il
venditore paga le imposte
L'imposta
sostitutiva sulle plusvalenze
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ACQUISTO
D'IMMOBILE RISTRUTTURATO

Le condizioni
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