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AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
Quando si acquista la “prima casa”, si può godere di un
regime fiscale agevolato che consente di pagare le
imposte in misura inferiore rispetto a quelle
ordinariamente dovute.
Acquisto da privato non soggetto ad Iva
In particolare, se la
parte che cede la casa è un privato non soggetto ad Iva,
l’agevolazione consiste nella possibilità di versare :
l’imposta di registro
con aliquota ridotta del 3%(invece che 7%);
l’imposta ipotecaria e
catastale in misura fissa (168 euro ciascuna)in luogo
rispettivamente del 2% e dell’1%.
Acquisto da imprese
Chi,
invece, compra casa da un venditore con partita Iva,
dovrà tener conto delle recenti modalità di tassazione
introdotte dal decreto legge n. 223 del 2006 (convertito
nella legge n.248 del 2006).
A partire dal 4 luglio
2006, per la compravendita della “prima casa”in cui la
parte venditrice è un’impresa, l’acquirente è chiamato a
versare le seguenti imposte:
Iva al 4%, più le
imposte di registro , ipotecaria e catastale in misura
fissa (pari a 168 euro ciascuna), se la cessione è
effettuata da impresa “costruttrice” (o da impresa che
ha ristrutturato l’immobile) e la vendita si conclude
entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori;
imposta di registro con
aliquota del 3%, più imposta ipotecaria e catastale in
misura fissa (168 euro ciascuna), se la cessione è
effettuata da impresa non costruttrice”oppure quando il
venditore è un’impresa costruttrice (o che ha
ristrutturato l’immobile) e la vendita avviene dopo 4
anni dall’ultimazione dei lavori
Ovviamente, in assenza
dei requisiti per fruire delle agevolazioni previste per
la “prima casa”, l’aliquota Iva aumenta al 10% (20% se
fabbricato di lusso), l’imposta di registro al 7% e
l’imposta ipotecaria e catastale al 2% e 1%.
Per usufruire delle
agevolazioni “prima casa” non è necessario che
l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione
propria e/o dei familiari.
Le agevolazioni fiscali
sull’acquisto della “prima casa”, sono riconosciute in
sede di registrazione dell’atto. Esse competono non
soltanto per gli atti a titolo oneroso che comportano
l’acquisto della proprietà, ma anche quando l’atto
comporta l’acquisto della nuda proprietà, del diritto
d’abitazione, uso ed usufrutto.
ACQUISTO DELLA “PRIMA CASA”: LE
IMPOSTE DOVUTE DALL’ACQUIRENTE
I
REQUISITI PER FRUIRE DEI BENEFICI
Il primo requisito indispensabile per
fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi
una casa di abitazione non “di lusso”. Per verificare
se un immobile è considerato di lusso, occorre far
riferimento ai criteri individuati dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).
Accertato che si
acquisti un’abitazione considerata “non di lusso”, i
benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria
catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate
condizioni:
l’immobile deve essere
ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o
in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o
nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività
principale.
Per il personale delle
Forze Armate e delle Forze di Polizia, non è richiesta
la condizione della residenza nel Comune di ubicazione
dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
l’acquirente, non deve
essere titolare, esclusivo o in comunione con il
coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio
del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;
non bisogna essere
titolari, neppure per quote o in comunione legale, su
tutto il territorio nazionale , di diritti di proprietà,
uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra
casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge,
usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima
casa.
In presenza dei
requisiti sopra elencati, l’agevolazione “prima casa”
spetta anche se il bene viene acquistato da un minore
non emancipato o da altre persone incapaci, quali
interdetti o inabilitati.
Le condizioni di cui
alle lettere b) e c) e l’impegno a stabilire la
residenza, entro 18 mesi, da parte dell’acquirente che
non risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si
acquista, devono essere attestate con apposita
dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto.
Se, per errore,
nell’atto di compravendita, dette dichiarazioni sono
state omesse, è possibile rimediare mediante uno
specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime
formalità giuridiche del precedente, in cui dichiarare
la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi
per usufruire delle agevolazioni fiscali. |