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ACQUISTO DI IMMOBILE
RISTRUTTURATO
Anche quando si acquista
una casa che è stata oggetto di ristrutturazione
immobiliare, sono previste delle agevolazioni fiscali.
In particolare, è
concessa una detrazione dall’Irpef a favore di chi
acquista un’unità abitativa che si trovi in un
fabbricato su cui sono stati eseguiti intervento di
recupero edilizio da parte di imprese di costruzione o
di ristrutturazione immobiliare o da cooperative
edilizie.
LE CONDIZIONI PER FRUIRE
DELLA DETRAZIONE IRPEF
La detrazione Irpef,
salvo ulteriori proroghe , si applica alle seguenti
condizioni:
l’acquisto o
l’assegnazione dell’abitativa deve avvenire entro il 30
giugno 2007;
i lavori di
ristrutturazione, devono essere ultimati dall’impresa
entro il 31 dicembre 2006;
gli interventi edilizi
eseguiti devono aver riguardato l’intero fabbricato (e
non solo una poarte di esso, anche se rilevante), del
quale fa parte l’unità immobiliare che si acquista.
E’ consentito
beneficiare della detrazione anche per l’importo versato
in acconto a condizione che venga stipulato un
compromesso di vendita degli immobili, debitamente
registrato presso il competente ufficio locale. In caso
di stipula di compromesso, per non perdere
l’agevolazione occorre che il rogito si realizzi,
comunque, entro il 30 giugno 2007 .
Il termine “immobile”
deve essere inteso come singola unità immobiliare.
L’agevolazione, inoltre,non è connessa alla cessione o
assegnazione delle altre unità immobiliari che formano
l’intero fabbricato. Pertanto, ciascun acquirente, può
beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o
assegnazione, a prescindere dal fatto che gli altri
immobili siano stati tutti venduti o assegnati.
ATTENZIONE
Il disegno della legge finanziaria per il 2007, prevede
un’ulteriore proroga dell’agevolazione
QUANTO SPETTA PER
L’AGEVOLAZIONE
Per effetto delle nuove
disposizioni contenute nel decreto n. 223 del 2006,che
hanno prorogato fino al 31 dicembre 2006 l’applicazione
dell’Iva del 10% per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio,la misura dell’agevolazione
spettante, varia a seconda del momento di sostenimento
della spesa.
Acquisti effettuati
prima del 1° ottobre 2006-12-28
In questo caso,
l’acquirente o l’assegnatario, ha diritto alla
detrazione Irpef del 41% calcolata, indipendentemente
dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare
forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di
assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di
acquisto o di assegnazione.
Acquisti effettuati a
decorrere dal 1° ottobre 2006-12-28
Dal 1° ottobre 2006, la
percentuale della detrazione, scende al 36% e si applica
sempre sul 25% del prezzo di vendita o di assegnazione
dell’immobile.
In entrambi i casi, la
spesa complessiva su cui calcolare la detrazione (del
36% o del 41% sul 25% del prezzo indicato nell’atto),
non può, comunque,eccedere l’importo massimo di 48.000
euro e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Essa comprende anche l’Iva addebitata all’acquirente
dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa.
ATTENZIONE
Per gli immobili
acquistati dal 1° ottobre 2006 l’importo massimo di
48.000 euro deve riferito alla singola unità
immobiliare e non più ad ogni acquirente.
COME E QUANDO CHIEDERE
LA DETRAZIONE
Per beneficiare della
detrazione, occorre indicare la spesa effettuata in un
apposito campo della dichiarazione dei redditi (modello
730 o modello Unico persone fisiche).
L’importo spettante, và,
comunque ripartito in 10 rate annuali di pari importo.
I contribuenti di età
non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la
detrazione, rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di
pari importo.
Il requisito dell’età,
deve essere posseduto al 31 dicembre del periodo
d’imposta in cui fruire della quota di detrazione
spettante.
Non è necessario
trasmettere alcun modulo di comunicazione all’Agenzia
delle Entrate (obbligo previsto, invece, per fruire
dell’Irpef, quando si ristruttura l’abitazione).
Non sono prescritte,
inoltre, formalità particolari per effettuare il
pagamento.
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