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Anche quando si acquista una casa che è stata oggetto di ristrutturazione immobiliare, sono previste delle agevolazioni fiscali.

In particolare, è concessa una detrazione dall’Irpef a favore di chi acquista un’unità abitativa che si trovi in un fabbricato su cui sono stati eseguiti intervento di recupero edilizio da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

 

LE CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE IRPEF

La detrazione Irpef, salvo ulteriori proroghe , si applica alle seguenti condizioni:

l’acquisto o l’assegnazione dell’abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2007;

i lavori di ristrutturazione, devono essere ultimati dall’impresa entro il 31 dicembre 2006;

gli interventi edilizi eseguiti devono aver riguardato l’intero fabbricato (e non solo una poarte di esso, anche se rilevante), del quale fa parte l’unità immobiliare che si acquista.

E’ consentito beneficiare della detrazione anche per l’importo versato in acconto a condizione che venga stipulato un compromesso di vendita degli immobili, debitamente registrato presso il competente ufficio locale. In caso di stipula di compromesso, per non perdere l’agevolazione occorre che il rogito si realizzi, comunque, entro il 30 giugno 2007 .

Il termine “immobile” deve essere inteso come singola unità immobiliare. L’agevolazione, inoltre,non è connessa alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari che formano l’intero fabbricato. Pertanto, ciascun acquirente, può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione, a prescindere dal fatto che gli altri immobili siano stati tutti venduti o assegnati.

ATTENZIONE

Il disegno della legge finanziaria per il 2007, prevede un’ulteriore proroga dell’agevolazione                               

QUANTO SPETTA PER L’AGEVOLAZIONE

Per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto n. 223 del 2006,che hanno prorogato fino al 31 dicembre 2006 l’applicazione dell’Iva del 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,la misura dell’agevolazione spettante, varia a seconda del momento di sostenimento della spesa.

Acquisti effettuati prima del 1° ottobre 2006-12-28

In questo caso, l’acquirente o l’assegnatario, ha diritto alla detrazione Irpef del 41% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

Acquisti effettuati a decorrere dal 1° ottobre 2006-12-28

Dal 1° ottobre 2006, la percentuale della detrazione, scende al 36% e si applica sempre sul 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile.

In entrambi i casi, la spesa complessiva su cui calcolare la detrazione (del 36% o del 41% sul 25% del prezzo indicato nell’atto), non può, comunque,eccedere l’importo massimo di 48.000 euro e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Essa comprende anche l’Iva addebitata all’acquirente dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa.

ATTENZIONE

Per gli immobili acquistati dal 1° ottobre 2006 l’importo massimo di 48.000 euro  deve riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni acquirente.

 

COME E QUANDO CHIEDERE LA DETRAZIONE

Per beneficiare della detrazione, occorre indicare la spesa effettuata in un apposito campo della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche).

L’importo spettante, và, comunque ripartito in 10 rate annuali di pari importo.

I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione, rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo.

Il requisito dell’età, deve essere posseduto al 31 dicembre del periodo d’imposta in cui fruire della quota di detrazione spettante.

Non è necessario trasmettere alcun modulo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate (obbligo previsto, invece, per fruire dell’Irpef, quando si ristruttura l’abitazione).

Non sono prescritte, inoltre, formalità particolari per effettuare il pagamento.


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