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La Legge 296
del 27 dicembre 2006 – cd. Finanziaria 2007 - prevede
all’art. 1, commi da 46 a 49, alcune rilevanti novità
per l’attività degli agenti immobiliari.
In particolare il comma 46, modificando il Testo Unico dell’imposta
di registro, introduce due nuovi obblighi in capo agli
agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione
degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’art. 2
della legge 3 febbraio 1989 n. 39: 1) quello di
procedere alla registrazione delle scritture private non
autenticate di natura negoziale stipulate a seguito
della loro attività (come i contratti preliminari, i
contratti di locazione, ecc…); 2) quello di essere
obbligati in solido con i contraenti al pagamento
dell´imposta di registro per le predette scritture
private stipulate a seguito dell’attività di mediazione.
Ancora. Il comma 48 dell’art. 1 della Legge Finanziaria modifica il
comma 22 dell’art. 35 del decreto legge 04/07/2006 n.
223 convertito con modifiche dalla legge 04/08/2006 n.
248 – (cd. Bersani Visco) prevedendo che all’atto della
compravendita di un immobile, anche se assoggettata ad
Iva, ciascuna delle parti ha l’obbligo di rendere
apposita dichiarazione (sostitutiva di atto di
notorietà) recante i seguenti elementi:
a) se si è avvalsa di un mediatore, ed in ipotesi affermativa, deve
fornire i dati identificativi del titolare, se persona
fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati
identificativi del legale rappresentante, se soggetto
diverso da persona fisica ovvero del mediatore che ha
operato per la stessa società; (tali indicazioni non
erano richieste dalla originaria formulazione della
Bersani Visco)
b) il codice fiscale o la partita Iva del mediatore;
(tali indicazioni erano già previste dalla originaria
formulazione Bersani Visco)
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di
affari in mediazione e della Camera di commercio del
titolare dell’agenzia immobiliare se persona fisica,
ovvero del legale rappresentante dell’agenzia
immobiliare se soggetto diverso da persona fisica,
ovvero del mediatore che ha operato per la stessa
società; (tali indicazioni non erano richieste dalla
originaria formulazione Bersani Visco)
d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e
le analitiche modalità di pagamento della stessa; (tali
indicazioni erano già previste dalla originaria
formulazione Bersani Visco).
Ma non è tutto.
Il predetto comma 48 dell’art. 1 della Legge Finanziaria
2007 introduce un nuovo punto al richiamato comma 22
dell’art. 35 della Bersani Visco. Tale nuovo punto,
numerato come 22.1. e che segue pertanto il rinnovato e
sostituito comma 22 come sopra indicato, prevede che:
«In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo degli
agenti d’affari in mediazione ai sensi della legge
03/02/1989 n. 39, e successive modificazioni il notaio è
obbligato a effettuare specifica segnalazione
all’agenzia delle Entrate di competenza. In caso si
omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui
al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da
500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di
registro, i beni trasferiti sono assoggettati a
rettifica di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1,
del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, e successive
modificazioni». In altre parole: il notaio rogante, ove
le parti contraenti si siano avvalse dell’attività di un
mediatore immobiliare, deve richiedere prova
dell’iscrizione al ruolo dell’intervenuto mediatore e se
quest’ultimo non è iscritto a tale ruolo è obbligo del
notaio segnalare tale soggetto all’Amministrazione
Finanziaria. Vengono inoltre inasprite considerevolmente
le sanzioni in caso di esercizio abusivo dell’attività.
Infatti il comma 47 porta la sanzione da un minimo di
Euro 7.500 ad un massimo di Euro 15.000 modificando così
i precedenti limiti di cui all’art. 8, comma 1, della
Legge 3/2/1989 n. 39. Infine il comma 49 dell’art. 1
della Legge Finanziaria 2007 precisa che le disposizioni
di cui al comma 22 dell’art. 35 del decreto legge 4
luglio 2006 n. 223, convertito con modifiche dalla legge
4 agosto 2006 n. 248 (Bersani – Visco), nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della
Legge Finanziaria 2007, trovano applicazione con
riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4
luglio 2006.
COSA CAMBIA IN CONCRETO E DA QUANDO ?
Da quando sono entrate in vigore dette novità?
La legge 296/06 – Finanziaria 2007 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27.12.2006 (suppl. ord. N. 244) – è
entrata in vigore il 1.1.2007 come espressamente
previsto al comma 1364 della novella.
Cosa significa obbligo di registrazione e solidarietà nel pagamento
dell’imposta di registro?
La nuova disciplina, integrando il disposto dell’art. 10 D.P.R.
26.4.1986 n. 131, inserisce anche la figura dell’agente
immobiliare tra i soggetti tenuti a richiedere la
registrazione delle scritture negoziali (non
autenticate) stipulate a seguito della sua attività. Ciò
significa che l’agente immobiliare dovrà provvedere a
sua cura, qualora non lo facciano direttamente le parti
contraenti, a richiedere la registrazione dei contratti
(es: contratti preliminari di compravendita e/o di
locazione, contratti di locazione, ecc) stipulati a
seguito della sua attività professionale. Dovrà altresì
provvedere, anche contestualmente alla registrazione,
egli stesso al pagamento dell’imposta di registro,
qualora non la versino i contraenti, essendo
diversamente responsabile in solido con le stesse nei
confronti dell’Agenzia delle Entrate per il predetto
pagamento (salva la successiva possibilità, nel caso di
effettivo pagamento da parte dell’agente immobiliare, di
rivalersi nei confronti dei contraenti stessi).
Come si registra una scrittura privata non autenticata?
Per poter registrare una scrittura privata non autenticata, quale
ad esempio il contratto preliminare di compravendita e/o
di locazione, il contratto definitivo di locazione, ecc.
occorre recarsi con almeno una copia del contratto
sottoscritta in originale dalle parti contraenti ed
almeno una fotocopia presso l’Ufficio del registro entro
20 giorni dalla data di sua stipulazione (30 giorni solo
in caso di contratto di locazione di beni immobili),
versando la relativa imposta di registro.
Chi effettua le dichiarazioni dal notaio?
L’integrazione del disposto della legge Bersani – Visco contenuta
nella Finanziaria 2007 non muta i soggetti che debbono
effettuare la dichiarazione dal notaio. Rimangono sempre
e solo i contraenti, non l’agente immobiliare, il quale
però avrà preventivamente l’obbligo di comunicare agli
stessi il proprio numero di iscrizione al ruolo, quello
della società e quello del collaboratore che
eventualmente ha gestito la trattativa per suo conto, e
la C.C.I.A.A. nel quale è tenuto il ruolo sopra
indicato.
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