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L’ACQUISTO DELLE
PERTINENZE
Al
verificarsi delle condizioni prima elencate, le
agevolazioni per la prima casa competono allo
stesso modo per l’acquisto delle sue pertinenze anche se
effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza
per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
C/2 (cantina o
soffitta);
C/6 (garage o box auto);
C/7 (tettoia o posto
auto).
Le unità immobiliari
classificate(o classificabili) nelle citate categorie
catastali possono anche trovarsi in prossimità
dell’abitazione principale (comunque non i un punto
distante o addirittura in un altro Comune ) ma, di
fatto, devono essere destinate in modo durevole a
servizio della casa di abitazione.
CASI PARTICOLARI
Coniuge in regime di
comunione legale
Nel caso in cui i due
coniugi in comunione legale acquistino un appartamento
da adibire ad abitazione principale, ma solo uno dei due
possegga i requisiti soggettivi per fruire
dell’agevolazione “prima casa” (in quanto, ad esempio,
l’altro ha già fruito dell’agevolazione in relazione ad
un immobile acquistato prima del matrimonio ovvero in
regime di separazione dei beni), il beneficio, si
applica nella misura del 50%, cioè limitatamente alla
quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti
richiesti.
Titolari di nuda
proprietà su altra abitazione
L’agevolazione “prima
casa”, è riconosciuta anche all’acquirente o ai coniugi
che siano titolari del diritto di nuda proprietà su
altra casa di abitazione situata nello stesso Comune in
cui si trova l’immobile che viene acquistato, sempre che
ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.
Il beneficio spetta però
solo se la nuda proprietà sia stata acquistata senza
fruire, in precedenza, dell’agevolazione “prima casa”.
Acquisti di ulteriori
quote dello stesso immobile
Si può fruire
dell’agevolazione “prima casa”, in presenza di tutti gli
altri requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla
legge, anche quando si acquistano quote di immobile di
cui si è già proprietari di una parte.
Sulla stessa casa di
abitazione, l’agevolazione spetta anche nei seguenti
casi:
quando chi ha il diritto
di usufrutto, uso o abitazione acquista la nuda
proprietà dell’immobile;
quando il nudo
proprietario acquista il diritto di usufrutto, uso o
abitazione.
Acquisto di abitazione
contigua
L’agevolazione “prima
casa” spetta anche nelle seguenti due ipotesi:
quando si acquistano due
appartamenti contigui destinati a costituire un’unica
unità abitativa, purchè l’abitazione conservi, anche
dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non
di lusso;
quando si acquista un
immobile contiguo ad altra casa di abitazione già
acquistata fruendo dei benefici “prima casa” (ad esempio
quando si acquista una stanza contigua).
Acquisto di abitazione
in corso di costruzione
Anche quando si acquista
un immobile non ultimato, si può beneficiare
dell’agevolazione fiscale, sempre in presenza di tutti i
requisiti previsti dalla legge e ammesso che l’immobile
assuma le caratteristiche di abitazione non di lusso.
Cittadino italiano non
residente
Chi è emigrato
all’estero può acquistare un immobile in regime
agevolato a prescindere dalla sua ubicazione sul
territorio nazionale.
Ovviamente,
l’agevolazione spetta qualora sussistano gli altri
requisiti e, in particolare, a condizione che l’immobile
sia acquistato come “prima casa”. Non è necessario per
l’acquirente, stabilire, entro 18 mesi, la residenza nel
Comune in cui è situato l’immobile acquistato.
Ai contribuenti che non
hanno la cittadinanza italiana, l’agevolazione spetta
solo in presenza di tutte le condizioni previste e, in
particolare, quando l’acquirente ha la residenza nel
Comune in cui si trova l’immobile acquistato (o la
stabilisce entro 18 mesi)..
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