le dichiarazioni rese nell’atto di acquisto sono false;
non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato
l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto:
vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il
termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che
entro un anno non riacquista un altro immobile da
adibire a propria abitazione principale (vedi vendita
della casa ).
La decadenza
dall’agevolazione comporta il recupero della differenza
di imposta non versata e degli interessi, nonché
l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta
stessa.
L’accertamento dell’ufficio
L’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, qualora
entro 3 anni accerti l’assenza, anche di una sola delle
condizioni previste dalla legge, emetterà avviso di
liquidazione per recuperare le maggiori imposte dovute
dal contribuente che ha indebitamente usufruito
dell’agevolazione.
Riguardo alla data dalla
quale inizia a decorrere detto termine triennale, essa è
diversa a seconda delle
situazioni. Nel caso, ad
esempio, di false dichiarazioni rese in sede di
registrazione dell’atto, il termine triennale di
decadenza inizia a decorrere dalla stessa data di
registrazione.
Un caso diverso è, invece, quello in cui il contribuente
dichiara che intende,entro 18 mesi, trasferire la
residenza nel Comune in cui si trova l’immobile
acquistato e poi non si trasferisce. In questa ipotesi,
nella quale la dichiarazione non è falsa sin
dall’origine, il termine di decadenza di 3 anni non
può,ovviamente, iniziare a decorrere dalla data di
registrazione dell’atto, ma dal giorno di scadenza del
diciottesimo mese. Prima di questa data, infatti,
nessuna contestazione sulla spettanza dell’agevolazione
può essere fatta al contribuente, dal momento che poteva
essere veritiero il proposito di trasferire la
residenza.