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Quando si acquista una
casa, l’acquirente è tenuto sia al pagamento
dell’imposta di registro, o alternativamente dell’Iva,
che dell’imposta ipotecaria e catastale. Più
precisamente,
Quando
chi vende la casa è:
un privato;
un’impresa “non
costruttrice”;
un’impresa
“costruttrice”( o che ha ristrutturato l’immobile) ed ha
ultimato i lavori da più di 4 anni;
le imposte da pagare
sono le seguenti:
imposta di registro 7% ;
imposta ipotecaria 2% ;
imposta catastale 1% .
Quando
il venditore è:
un’impresa
“costruttrice” (o che ha ristrutturato l’immobile) e la
vendita avviene entro 4 anni dall’ultimazione dei
lavori;
le
imposte dovute dall’acquirente sono le seguenti:
Iva al 10% (o 20% se
fabbricato di lusso);
imposta di registro
nella misura fissa di 168 euro
imposta ipotecaria
nella misura fissa di 168 euro
imposta catastale
nella
misura fissa di 168 euro
Per l’acquisto della”
prima casa” e delle sue pertinenze, sono previste
aliquote agevolate.
Acquisto di immobile
ad uso abitativo (non prima casa):le imposte dovute
dall’acquirente
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privato |
registro |
7% |
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impresa "non costruttrice" |
ipotecaria |
2% |
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impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione)
che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione
dei lavori |
catastale |
1% |
Le
imposte di registro, ipotecaria e catastale, sono
versate dal notaio al momento della registrazione
dell’atto.
Le imposte di registro,
ipotecaria e catastale
La compravendita di
immobili ad uso abitativo tra privati, è assoggettata
alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
A seguito degli ultimi
interventi legislativi (legge finanziaria per il 2006 e
legge n.248 del 2006), per le compravendite di immobili
ad uso abitativo poste in essere tra privati (vale a
dire tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio
di attività commerciali, artistiche o professionali) la
base imponibile ai fini delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore
catastale dell’immobile, anzichè del corrispettivo
pagato.
L’agevolazione spetta,
però, a condizione che nell’atto sia indicato
l’effettivo importo pattuito per la cessione.
Infatti, l’occultamento
del corrispettivo o la dichiarazione nell’atto di
compravendita di una somma inferiore a quella
concordata, determina la perdita del beneficio, con le
seguenti conseguenze:
le imposte di registro,
ipotecarie e catastali saranno calcolate sul
corrispettivo effettivamente pattuito;
sarà dovuta una sanzione
che và dal 50% al 100% delle minori imposte versate.
Il nuovo regime di
tassazione delle compravendite immobiliari prevede,
quindi:
una deroga al principio
generale in base al quale la base imponibile per
l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale è data dal valore dell’immobile dichiarato
nell’atto;
ATTENZIONE
Soltanto per le
compravendite aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage
e cantine) e poste in essere tra privati, si può
assumere come base imponibile il valore catastale.
Per tutte le altre
compravendite in cui una delle parti non è un privato o
che riguardano terreni, negozi o uffici, la base
imponibile è costituita dal prezzo pattuito e
dichiarato nell’atto delle parti e non del valore
catastale.
La base imponibile per
l’Iva
Quando la vendita della
casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita
dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto delle parti e
non dal valore catastale.
Relativamente a queste
cessioni, le nuove disposizioni consentono all’ufficio
di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva
del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore
al “valore normale” del bene.
COSA INTENDE “PER VALORE
NORMALE”
Se però, per l’acquisto
della casa l’acquirente ha contratto un mutuo o chiesto
un finanziamento bancario, la base imponibile non può
essere inferiore all’ammontare del mutuo o del
finanziamento erogato.
I n
presenza di mutuo o di finanziamento bancario, l’ufficio
è obbligato a considerare quale “valore normale” un
importo pari alla somma erogata.
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