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DECRETOLEGGE n.266 DEL 2005 (FINANZIARIA 2006)- DECRETO LEGGE n.233 DEL 4 LUGLIO 2006 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE n.248 DEL 4 AGOSTO 2006 INFO INGELMAN IMMOBILIARE


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ACQUISTO DELLA CASA

Quali sono le imposte dovute dall'acquirente

Come si calcolano le imposte

La nuova dichiarazione sostitutiva

L'agevolazione per le commissioni immobiliari

Come si determina il valore catastale degli immobili

Come sono classificati i fabbricati

 


AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

I requisiti per fruire dei benefici

L'acquisto delle pertinenze

Casi particolari

Quando si perdono le agevolazioni prima casa

 


VENDITA DELLA CASA

Quando il venditore paga le imposte

L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze

Le nuove regole per gli immobili acquisti per donazione

 


CREDITO D'IMPOSTA PER RIACQUISTARE LA PRIMA CASA

Chi può usufruirne

Come si utilizza

Quando non spetta

 


ACQUISTO D'IMMOBILE RISTRUTTURATO

Le condizioni per fruire della detrazione Irpef

Quanto spetta per l'agevolazione

Come e quando chiedere la detrazione

 

 

 

 

 

 

 

QUALI SONO LE IMPOSTE DOVUTE DALL’ACQUIRENTE

Quando si acquista una casa, l’acquirente è tenuto sia al pagamento dell’imposta di registro, o alternativamente dell’Iva, che dell’imposta ipotecaria e catastale. Più precisamente,

Quando chi vende la casa è:
un privato;
un’impresa “non costruttrice”;
un’impresa “costruttrice”( o che ha ristrutturato l’immobile) ed ha ultimato i lavori da più di 4 anni;  

le imposte da pagare sono le seguenti:
imposta di registro  7% ;
imposta ipotecaria  2% ;
imposta catastale   1% .

Quando il venditore è:
un’impresa “costruttrice” (o che ha ristrutturato l’immobile) e la vendita avviene entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori;

le imposte dovute dall’acquirente sono le seguenti:
Iva al 10% (o 20% se fabbricato di lusso);
imposta di registro 
nella misura fissa di 168 euro
imposta ipotecaria 
nella misura fissa di 168 euro
imposta catastale  
nella misura fissa di 168 euro

Per l’acquisto della” prima casa” e delle sue pertinenze, sono previste aliquote agevolate.

Acquisto di immobile ad uso abitativo (non prima casa):le imposte dovute dall’acquirente

VENDITORERE

IMPOSTE

privato

registro

7%

impresa "non costruttrice"

ipotecaria

2%

impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori

catastale

1%

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale

La compravendita di immobili ad uso abitativo tra privati, è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

A seguito degli ultimi interventi legislativi (legge finanziaria per il 2006 e legge n.248 del 2006), per le compravendite di immobili ad uso abitativo poste in essere  tra privati (vale a dire tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anzichè del corrispettivo pagato.

L’agevolazione spetta, però, a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.

Infatti, l’occultamento del corrispettivo o la dichiarazione nell’atto di compravendita di una somma inferiore a quella concordata, determina la perdita del beneficio, con le seguenti conseguenze:

le imposte di registro, ipotecarie e catastali saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito;

sarà dovuta una sanzione che và dal 50% al 100% delle minori imposte versate.

Il nuovo regime di tassazione delle compravendite immobiliari prevede, quindi:

una deroga al principio generale in base al quale la base imponibile per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale è data dal valore dell’immobile dichiarato nell’atto;

ATTENZIONE

Soltanto per le compravendite aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage e cantine) e poste in essere tra privati, si può assumere come base imponibile il valore catastale.

Per tutte le altre compravendite in cui una delle parti non è un privato o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile  è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto delle parti e non del valore catastale.

La base imponibile  per l’Iva

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto delle parti e non dal valore catastale.

Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all’ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al “valore normale” del bene.

COSA INTENDE “PER VALORE NORMALE”

Se però, per l’acquisto  della casa  l’acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario, la base imponibile non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.

In presenza di mutuo o di finanziamento bancario, l’ufficio è obbligato a considerare quale “valore normale” un importo pari alla somma erogata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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