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L'Imposta Comunale sugli Immobili è un tributo comunale, dovuto annualmente all'Amministrazione Civica sul territorio della quale sorgono:

I fabbricati
Sono singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano alle quali sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale. Si distinguono fabbricati:
a) Iscritti al Catasto
Per tali immobili, il valore sul quale vanno applicate le aliquote per il calcolo dell'imposta è costituito dalla rendita risultante a Catasto, rivalutata del 5% e moltiplicata:
per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
per 50, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppo catastale D e nella categoria A/10;
per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1.


b) classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati e sforniti di rendita catastale o ai quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta".
Per tali immobili, fino all'anno nel quale sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base di costi di acquisizione ed incrementativi risultanti dalle scritture contabili, attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti approvati, ogni anno, con decreto del Ministero delle Finanze. Tale metodo si applica anche nel caso in cui i predetti fabbricati siano di interesse storico o artistico.

c)sforniti di rendita o per i quali la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, purchè diverse da quelle indicate al punto b).
Per tali immobili il valore è determinato con riferimento alla rendita attribuita a fabbricati similari già iscritti al catasto (c.d. rendita presunta)

d) d'interesse storico ed artistico ai sensi dell'art.3 della L.1089/1939.
Per tali immobili il valore si determina rivalutando del 5% e moltiplicando per 100 (anche se il fabbricato catastalmente è classificato nelle categorie A/10 o C/1 oppure nel gruppo D) la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.


I terreni agricoli
Sono i terreni, diversi dalle aree fabbricabili,adibiti all'attività diretta alla coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di bestiame,  alla trasformazione e alienazione dei prodotti semprechè rientrino nel normale esercizio dell'agricoltura, come previsto dall'articolo 2135 del codice civile.
Il loro valore si ottiene moltiplicando per 75 il reddito dominicale risultante a Catasto al 01/01/2002, rivalutato del 25%.



Le aree fabbricabili
Sono le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti per il calcolo dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Il loro valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

 

 

CHI DEVE PAGARE

 

Sono tenuti al pagamento dell'ICI, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non vi hanno la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività:

  1. i proprietari, sia persone fisiche che società;
     

  2. i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Costituiscono diritto di abitazione quello esercitato dal superstite che continua, dopo la morte del coniuge, ad abitare la casa coniugale; quello del coniuge che per sentenza o a seguito dell'omologazione della separazione consensuale si vede assegnata l'ex casa coniugale e continua ad abitarvi, quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio che gli è stato assegnato, anche se in via provvisoria, quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica che gli è stato concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto;
     

  3. i locatari, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing).

I titolari di una delle situazioni precedentemente indicate devono pagare proporzionalmente al valore della loro quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

 

 

QUANDO SI DEVE PAGARE

 

L'imposta va pagata, ordinariamente, in due rate:

1.                 I rata: entro il 30 giugno deve essere versato l'acconto (pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente)
 

2.                 II rata: dal 1° al 20 dicembre deve essere versato il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Anche le detrazioni previste dalla legge o stabilite dal comune vanno divise tra la prima e la seconda rata.
Chi lo desidera può effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno. In questo caso occorre barrare entrambe le caselle (acconto e saldo) presenti sul modulo di versamento.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in un'unica soluzione nel periodo dal 1° al 20 dicembre, applicando gli interessi nella misura del 3%.
La legge consente a chi versa in ritardo rispetto alle scadenze prestabilite di regolarizzare la propria posizione pagando, contestualmente all'imposta dovuta, gli interessi calcolati sull'imposta al tasso legale, con maturazione giorno per giorno per tutti i giorni di ritardo e una sanzione ridotta. Tale riduzione è pari ad 1/8 del 30% dell'imposta non pagata se il versamento avviene entro trenta giorni rispetto alla scadenza e ad 1/5 del 30% se il versamento è effettuato entro un anno.

 

 

QUANTO SI DEVE PAGARE

 

Le aliquote variano a seconda dei singoli Comuni e bisogna fare riferimento ai regolamenti comunali entrati in vigore l'anno precedente a quello di versamento dell'imposta.

 

 

DETRAZIONI

 

Per conoscere gli importi che è possibile detrarre dall'imposta lorda per determinare la somma effettivamente da pagare, si rimanda ai regolamenti comunali entrati in vigore l'anno precedente a quello di versamento dell'imposta.

 

COME PAGARE

 

Per conoscere il conto corrente postale e l'intestatario del versamento I.C.I. bisogna fornirsi dei modelli prestampati da Comune reperibili all'ufficio I.C.I. del Comune stesso.

 

RIDUZIONI

 

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

 

 

ESENZIONI

 

Sono esenti dall'ICI, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

1.                 gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, nonchè dai comuni (a condizione che tali immobili non siano quelli di cui il comune è proprietario o titolare di diritti reali e la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio perchè per essi l'imposta non si applica), dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle A.S.L., dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della L. 23/12/1978 n.883, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
 

2.                 i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 

3.                 i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29/9/1973 n.601, e successive modificazioni (musei, biblioteche, archivi, cineteche, ecc...);
 

4.                 i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizione degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 

5.                 i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense (L. 27/5/1929 n.810);
 

6.                 i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta lorda sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 

7.                 i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla L. 5/2/1992 n.104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 

8.                 i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1977, n.984 (elencati nell'allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14/6/1993);
 

9.                 gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi da società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali a condizione che siano destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art.16, lett. a) della L. 20/5/1985, n.222.

 

 

RIMBORSI

 

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso di somme versate e non dovute, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Per le aree fabbricabili che siano successivamente divenute inedificabili e a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni, il rimborso spetta solo per l'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto dell'area per atto tra vivi e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni. In questo caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità

 

 

DICHIARAZIONI

 

• E' necessario presentare una dichiarazione di variazione se nel corso dell'anno precedente a quello di versamento si sono verificate le seguenti condizioni:
acquisto o vendita dell'immobile;
costituzione o estinzione di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie ovvero di un diritto di locazione finanziaria;
decesso del proprietario o acquisto per successione;
variazione del valore o modifica delle caratteristiche e delle destinazione d'uso dell'immobile;
acquisizione o perdita del diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
perdita o acquisizione del requisito di abitazione principale.
Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile, ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purchè comprensiva di tutti i contitolari.
La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero, se questi possiedono immobili in Italia.

• La dichiarazione delle variazioni avvenute nel corso dell'anno precedente al vesamento deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno dell'anno di versamento.
Eventuali differimenti dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente al versamento si applicano anche agli effetti della presentazione della dichiarazione I.C.I.

• La dichiarazione di variazione può essere:
a) consegnata direttamente al Comune;
b) spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributi, riportando sulla busta stessa la dicitura: DICHIARAZIONE ICI-ANNO (.........).

N.B. L'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia può essere soppresso dal Comune e sostituito dall'obbligo di comunicazione, da parte del contribuente al Comune, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva con la sola individuazione della unità immobiliare interessata. (D.lgs. 446/97 art.59 comma 1 lettera 1).

 

 

SANZIONI

 

NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO
 

VIOLAZIONI

SANZIONI

Versamento omesso
Versamento Parziale
Versamento Tardivo

30% dell'importo non versato o tardivamente versato (art. 13, c.1, D.Lgs. 471/97) Esclusa definizione agevolata.

Omessa denuncia
Denuncia tardiva

Dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00 (art. 14, c.1, D.Lgs. 473/97). Ammessa definizione agevolata con riduzione ad 1/4 delle sanzioni.

Denuncia infedele

Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, c.1, D.Lgs. 473/97). Ammessa definizione agevolata con riduzione ad 1/4 delle sanzioni.

Violazioni non incidenti sull'ammontare dell'imposta. Errori formali.
Compilazione infedele documentazione.
Mancata trasmissione documentazione.

Dal € 51,00 a € 258,00 (art. 14, c.1, D.Lgs. 473/97).

 

Il nuovo sistema sanzionatorio è entrato in vigore il 1 aprile 1998.

 

 

 

NORME DI RIFERIMENTO

 

• Decreto Legislativo del 30/12/1992 n.504 e successive modifiche ed integrazioni

• Decreto Legislativo del 15/12/1997 n.446

• Decreti Legislativi del 18/12/1997 n.472-473

• Legge del 21/11/2000 n.342

• Legge del 23/12/2000 n.388

• Legge del 28/12/2001 n.448 art.27

 

 

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