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L'Imposta
Comunale sugli Immobili è un tributo comunale, dovuto
annualmente all'Amministrazione Civica sul territorio della
quale sorgono:
I fabbricati
Sono singole unità immobiliari iscritte o che devono essere
iscritte nel catasto edilizio urbano alle quali sia stata
attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale. Si
distinguono fabbricati:
a) Iscritti al Catasto
Per tali immobili, il valore sul quale vanno applicate le
aliquote per il calcolo dell'imposta è costituito dalla rendita
risultante a Catasto, rivalutata del 5% e moltiplicata:
per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi
catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
per 50, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppo
catastale D e nella categoria A/10;
per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria
C/1.
b) classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al
catasto, interamente posseduti da imprese, distintamente
contabilizzati e sforniti di rendita catastale o ai quali sia
stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta".
Per tali immobili, fino all'anno nel quale sono iscritti in
catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato
sulla base di costi di acquisizione ed incrementativi risultanti
dalle scritture contabili, attualizzati mediante l'applicazione
dei coefficienti approvati, ogni anno, con decreto del Ministero
delle Finanze. Tale metodo si applica anche nel caso in cui i
predetti fabbricati siano di interesse storico o artistico.
c)sforniti di rendita o per i quali la rendita a suo tempo
attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute
variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se
dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, purchè diverse
da quelle indicate al punto b).
Per tali immobili il valore è determinato con riferimento alla
rendita attribuita a fabbricati similari già iscritti al catasto
(c.d. rendita presunta)
d) d'interesse storico ed artistico ai sensi dell'art.3 della L.1089/1939.
Per tali immobili il valore si determina rivalutando del 5% e
moltiplicando per 100 (anche se il fabbricato catastalmente è
classificato nelle categorie A/10 o C/1 oppure nel gruppo D) la
rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa
d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le
abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il
fabbricato.
I terreni agricoli
Sono i terreni, diversi dalle aree fabbricabili,adibiti
all'attività diretta alla coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento di bestiame, alla trasformazione e alienazione dei
prodotti semprechè rientrino nel normale esercizio
dell'agricoltura, come previsto dall'articolo 2135 del codice
civile.
Il loro valore si ottiene moltiplicando per 75 il reddito
dominicale risultante a Catasto al 01/01/2002, rivalutato del
25%.
Le aree fabbricabili
Sono le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i
criteri previsti per il calcolo dell'indennità di espropriazione
per pubblica utilità.
Il loro valore è costituito da quello venale in comune commercio
determinato tenendo conto della zona territoriale di ubicazione,
dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso
consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione e dei prezzi medi rilevati
sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.
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Sono tenuti al pagamento dell'ICI, anche se non residenti nel
territorio dello Stato o se non vi hanno la sede legale o
amministrativa o non vi esercitano l'attività:
-
i proprietari, sia persone fisiche che società;
-
i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie. Costituiscono diritto di abitazione
quello esercitato dal superstite che continua, dopo la morte
del coniuge, ad abitare la casa coniugale; quello del
coniuge che per sentenza o a seguito dell'omologazione della
separazione consensuale si vede assegnata l'ex casa
coniugale e continua ad abitarvi, quello del socio della
cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa)
sull'alloggio che gli è stato assegnato, anche se in via
provvisoria, quello dell'assegnatario dell'alloggio di
edilizia residenziale pubblica che gli è stato concesso in
locazione con patto di futura vendita e riscatto;
-
i locatari, in caso di immobili concessi in locazione
finanziaria (leasing).
I titolari di una delle situazioni precedentemente indicate
devono pagare proporzionalmente al valore della loro quota ed ai
mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. |
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L'imposta va
pagata, ordinariamente, in due rate:
1.
I
rata: entro il 30 giugno deve essere versato l'acconto (pari al
50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente)
2.
II
rata: dal 1° al 20 dicembre deve essere versato il saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio
sulla prima rata versata.
Anche le
detrazioni previste dalla legge o stabilite dal comune vanno
divise tra la prima e la seconda rata.
Chi lo desidera può effettuare il versamento dell'imposta
complessivamente dovuta, in un'unica soluzione, entro il 30
giugno. In questo caso occorre barrare entrambe le caselle
(acconto e saldo) presenti sul modulo di versamento.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato
possono effettuare il versamento in un'unica soluzione nel
periodo dal 1° al 20 dicembre, applicando gli interessi nella
misura del 3%.
La legge consente a chi versa in ritardo rispetto alle scadenze
prestabilite di regolarizzare la propria posizione pagando,
contestualmente all'imposta dovuta, gli interessi calcolati
sull'imposta al tasso legale, con maturazione giorno per giorno
per tutti i giorni di ritardo e una sanzione ridotta. Tale
riduzione è pari ad 1/8 del 30% dell'imposta non pagata se il
versamento avviene entro trenta giorni rispetto alla scadenza e
ad 1/5 del 30% se il versamento è effettuato entro un anno. |
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Le aliquote
variano a seconda dei singoli Comuni e bisogna fare riferimento
ai regolamenti comunali entrati in vigore l'anno precedente a
quello di versamento dell'imposta.
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Per
conoscere gli importi che è possibile detrarre dall'imposta
lorda per determinare la somma effettivamente da pagare, si
rimanda ai regolamenti comunali entrati in vigore l'anno
precedente a quello di versamento dell'imposta.
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Per
conoscere il conto corrente postale e l'intestatario del
versamento I.C.I. bisogna fornirsi dei modelli prestampati da
Comune reperibili all'ufficio I.C.I. del Comune stesso.
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L'imposta è
ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
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Sono esenti dall'ICI, per il periodo dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte dalla legge:
1.
gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e
posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, nonchè
dai comuni (a condizione che tali immobili non siano quelli di
cui il comune è proprietario o titolare di diritti reali e la
cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo
territorio perchè per essi l'imposta non si applica), dalle
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle A.S.L.,
dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art.
41 della L. 23/12/1978 n.883, dalle Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura;
2.
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E/1 a E/9;
3.
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5
bis del D.P.R. 29/9/1973 n.601, e successive modificazioni
(musei, biblioteche, archivi, cineteche, ecc...);
4.
i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,
purchè compatibile con le disposizione degli artt. 8 e 19 della
Costituzione, e le loro pertinenze;
5.
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt.
13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense (L. 27/5/1929 n.810);
6.
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione
dall'imposta lorda sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
7.
i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati
recuperati al fine di essere destinati alle attività
assistenziali di cui alla L. 5/2/1992 n.104, limitatamente al
periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle
attività predette;
8.
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1977, n.984
(elencati nell'allegato alla Circolare del Ministero delle
Finanze n.9 del 14/6/1993);
9.
gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi da
società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali a condizione che siano destinati esclusivamente allo
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè
delle attività di cui all'art.16, lett. a) della L. 20/5/1985, n.222.
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Il
contribuente può richiedere al Comune il rimborso di somme
versate e non dovute, entro tre anni dal giorno del pagamento
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il
diritto alla restituzione.
Per le aree fabbricabili che siano successivamente divenute
inedificabili e a condizione che il vincolo perduri per almeno
tre anni, il rimborso spetta solo per l'imposta pagata,
maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo
di tempo decorrente dall'ultimo acquisto dell'area per atto tra
vivi e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni. In
questo caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro
il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state
assoggettate a vincolo di inedificabilità
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• E'
necessario presentare una dichiarazione di variazione se nel
corso dell'anno precedente a quello di versamento si sono
verificate le seguenti condizioni:
acquisto o vendita dell'immobile;
costituzione o estinzione di un diritto reale di usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superficie ovvero di un diritto di
locazione finanziaria;
decesso del proprietario o acquisto per successione;
variazione del valore o modifica delle caratteristiche e delle
destinazione d'uso dell'immobile;
acquisizione o perdita del diritto all'esenzione o
all'esclusione dall'ICI;
perdita o acquisizione del requisito di abitazione principale.
Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali
sull'immobile, ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la
quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi
dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purchè
comprensiva di tutti i contitolari.
La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti
all'estero, se questi possiedono immobili in Italia.
• La dichiarazione delle variazioni avvenute nel corso dell'anno
precedente al vesamento deve essere presentata nel periodo
compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno dell'anno di
versamento.
Eventuali differimenti dei termini previsti per la presentazione
della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente al
versamento si applicano anche agli effetti della presentazione
della dichiarazione I.C.I.
• La dichiarazione di variazione può essere:
a) consegnata direttamente al Comune;
b) spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale
senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributi, riportando sulla
busta stessa la dicitura: DICHIARAZIONE ICI-ANNO (.........).
N.B. L'obbligo di presentazione della dichiarazione o
denuncia può essere soppresso dal Comune e sostituito
dall'obbligo di comunicazione, da parte del contribuente al
Comune, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli
acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva con
la sola individuazione della unità immobiliare interessata. (D.lgs.
446/97 art.59 comma 1 lettera 1). |
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NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO
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VIOLAZIONI |
SANZIONI |
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Versamento omesso
Versamento Parziale
Versamento Tardivo |
30% dell'importo non versato o
tardivamente versato (art. 13, c.1,
D.Lgs. 471/97) Esclusa definizione
agevolata. |
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Omessa denuncia
Denuncia tardiva |
Dal 100% al 200% del tributo dovuto con
un minimo di € 51,00 (art. 14, c.1,
D.Lgs. 473/97). Ammessa definizione
agevolata con riduzione ad 1/4 delle
sanzioni. |
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Denuncia infedele |
Dal 50% al 100% della maggiore imposta
dovuta (art. 14, c.1, D.Lgs. 473/97).
Ammessa definizione agevolata con
riduzione ad 1/4 delle sanzioni. |
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Violazioni non incidenti sull'ammontare
dell'imposta. Errori formali.
Compilazione infedele documentazione.
Mancata trasmissione documentazione. |
Dal € 51,00 a € 258,00 (art. 14, c.1,
D.Lgs. 473/97). |
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Il nuovo sistema sanzionatorio è entrato in vigore
il 1 aprile 1998. |
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• Decreto
Legislativo del 30/12/1992 n.504 e successive modifiche ed
integrazioni
• Decreto
Legislativo del 15/12/1997 n.446
• Decreti
Legislativi del 18/12/1997 n.472-473
• Legge del
21/11/2000 n.342
• Legge del
23/12/2000 n.388
• Legge del
28/12/2001 n.448 art.27
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