Un'asta giudiziaria è una particolare attività processuale
attraverso cui il
giudice, a seguito di un’esecuzione immobiliare o di un fallimento,
dispone la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili di
proprietà dell’esecutato o del fallito, al fine di ottenere una
liquidità con la quale soddisfare, in tutto o in parte, i creditori
intervenuti nel processo.
Tipi di
asta
L'asta, o
vendita che dir si voglia, può avvenire secondo diverse modalità:
vendita "con incanto", vendita "senza incanto", vendita a trattativa
privata. La vendita con o senza incanto viene adottata per i beni
immobili, mentre per i beni mobili, specie se di piccolo valore, il
giudice può adottare anche la vendita a trattativa privata.
La
vendita "senza incanto", è una vendita che si svolge in forme
piuttosto semplificate, poiché le offerte di acquisto non vengono fatte
in pubblica udienza davanti al Giudice, ma sono direttamente depositate
in cancelleria e successivamente valutate dal Giudice dell'esecuzione.
La
vendita "con incanto", è una vendita che segue una più complessa
procedura, in cui le offerte di acquisto vengono fatte in una pubblica
gara ad offerte successive in aumento, davanti al Giudice o ad un
Notaio, in caso di delega a quest'ultimo delle operazioni di vendita;
alla fine l'aggiudicatario dell'asta sarà il maggior offerente.
L'aggiudicazione nella vendita con incanto dell'asta, però, una volta
pronunciata, non è immediatamente definitiva in quanto chiunque, anche
chi non ha partecipato alla gara, nel termine perentorio di dieci giorni
dall'aggiudicazione stessa, può fare una successiva offerta che deve
superare di almeno un sesto quella più alta raggiunta nell'incanto (si
tratta del così detto aumento del sesto). Offerte inferiori sono
invece inefficaci e quindi scartate.
Nel caso
poi vi siano più offerte di aumento, il cancelliere del tribunale
competente alla vendita, o il notaio delegato, deve darne pubblico
avviso per provocare una nuova gara sull’offerta più alta. La gara in
aumento, non costituisce il proseguimento dell’incanto ormai
concluso ma una nuova fase procedurale, retta da regole proprie, che si
svolgerà secondo le modalità della vendita senza incanto . Se invece c'è
stato un solo offerente in aumento, allora il bene viene aggiudicato al
quell'unico offerente, senza necessità della nuova gara in aumento.
Modalità
di partecipazione alle aste
Le
vendite relative agli immobili soggetti ad esecuzione immobiliare o
procedure fallimentari e concorsuali sono effettuate dai magistrati del
Tribunale, o per delega, dai Notai (Legge n° 302/98 del 3.08.1998).
Tutti
possono partecipare o tramite avvocato per persona da nominare o
mandatario munito di procura speciale, all'acquisto di immobili
sottoposti a pignoramento o fallimento, ad eccezione del debitore
esecutato o fallito (art. 579 c.p.c.).
Le
modalità dell'incanto sono contenute nell'ordinanza di vendita; in
particolare l'eventuale suddivisione dei beni in uno o più lotti, il
prezzo base dell'incanto, il giorno e l'ora dell'incanto, l'ammontare
della cauzione, la misura minima dell'aumento delle offerte e il
termine, non superiore a trenta o sessanta giorni dall'aggiudicazione,
entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità di
deposito (art. 581 c.p.c.).
L'offerta
di partecipazione all'incanto deve essere depositata nella Cancelleria
del Tribunale (Sezione Esecuzione Immobiliare o Sezione Fallimentare)
con l'indicazione della procedura e dei beni (Lotti) che si intende
acquistare (art. 580 c.p.c.). Alla domanda presentata in carta da bollo
di Euro 14,62 deve allegarsi il 30% del prezzo base d'asta, di cui il
10% a titolo di cauzione e 20% per spese, a mezzo assegni circolari
(solitamente il 25% del valore per gli immobili) intestati al Giudice
dell'Esecuzione, o al Giudice del Fallimento, o del Fallimento o al
Notaio Delegato. La domanda deve essere depositata entro le ore 13:00
del giorno precedente la vendita. Gli assegni, che valgono a titolo di
anticipo sul prezzo e sugli oneri di aggiudicazione, vengono restituiti
in caso di mancata assegnazione.
In sede
d'asta gli acquirenti effettuano rilanci a voce, con aumenti superiori
al rilancio minimo stabilito nel bando. Quando sarà rimasto un solo
compratore interessato al rilancio, il lotto viene aggiudicato con un
verbale di aggiudicazione temporanea.
Avvenuto
l'incanto, entro giorni 10 dalla vendita, possono essere fatte offerte
di acquisto in aumento purché superiori di un sesto al prezzo raggiunto
nell'incanto (art. 584 c.p.c.). Tali offerte vengono depositate in
cancelleria con assegni circolari e domanda in carta bollata da Euro
10,32, precisando il lotto e la procedura con modalità analoghe alle
precedenti.
L'aggiudicatario deve versare nel termine (30 e/o sessanta) e nel modo
fissato dall'ordinanza di vendita il prezzo più il 20% per spese. In
caso di inadempienza dell'aggiudicatario nel termine stabilito, il
giudice pronuncia con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e la
perdita della cauzione (10%) a titolo di multa e quindi dispone un nuovo
incanto (art. 587 c.p.c.)
In alcuni
casi le aste non ricevono offerte (asta deserta): in questo caso
è compito del giudice stabilire una nuova data per un'altra asta, con
prezzo di partenza ridotto o con una diversa tipologia di vendita.
Pubblicazione
Le
modalità di pubblicazione degli avvisi di vendita sono definite dalla
legge 80 del
14 maggio
2005
n. 80. L'articolo 490 del
Codice di procedura civile
prevede che in caso di vendita all'asta di oggetti ed immobili derivanti
da un atto esecutivo, venga pubblicato un avviso contenente tutti i dati
di pubblico interesse. L'avviso deve essere affisso per tre giorni
consecutivi nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si
svolge il procedimento esecutivo.
Se il
valore dei beni mobili supera i 25.000 euro, o sono presenti immobili,
l'avviso deve essere pubblicato anche in appositi siti
internet
e in quotidiani nazionali almeno 45 giorni prima del termine di
presentazione delle offerte o della data dell'asta, congiuntamente a
copia dell'ordinanza del giudice e ad una stima dei beni (ai sensi
dell'art. 173-bis del codice di procedura civile). Se lo ritiene
opportuno, il giudice può stabilire la diffusione della notizia anche a
mezzo pubblicitario.
Nell'avviso d'asta deve essere omesso il nome del venditore.
Prima
dell'introduzione dell'articolo 490, gli avvisi erano pubblicati solo
sul
Foglio annunci legali
(su cui tuttora vige la pubblicazione).