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I termini più usati in compravendita
Lo scadenzario del
proprietario di casa
Compravendite |
Premesso: CHE
l'Agente
Immobiliare è un libero professionista che, in piena libertà, autonomia
e indipendenza, con propria organizzazione e mezzi, opera come
intermediario nella compravendita e nella locazione di beni immobili,
nonché nella cessione e rilievo di aziende, offrendo i servizi ad esse
connessi e percependo per la propria attività un equo compenso di
mediazione CHE
l'iscrizione
nel ruolo mediatori è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio
della attività di Agente immobiliare; CHE
l'Agente immobiliare nella sua attività professionale, si ispira a
principi morali atti ad offrire una prestazione corretta evitando tutte
quelle attività che violano i principi di lealtà fedeltà e diligenza; CHE
l'Agente Immobiliare, nell'agire secondo le leggi che regolano la propria
professione, deve evitare qualsiasi equivoco al fine di raggiungere il
contemperamento degli interessi delle parti; CHE
nello
svolgimento della propria attività professionale l'Agente Immobiliare
deve rispettare il segreto professionale previsto dalla legge; CHE
l'Agente Immobiliare, titolare di Agenzia, è tenuto a richiedere e far
rispettare il segreto professionale anche ai propri collaboratori,
dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento
dell'attività professionale; CHE
l'Agente
Immobiliare ha l'obbligo di elevare la propria formazione professionale
mediante un costante aggiornamento, promuovendo ed aderendo a seminari di
studi, incontri e conferenze, al fine di offrire una prestazione sempre più
qualificata quale si addice ad un valente professionista; CHE
le presenti regole di comportamento sono vincolanti per tutti coloro che
esercitano la professione di Agente Immobiliare e che ottengono
l'iscrizione alla F.I.A.I.P. - Federazione Italiana Agenti Immobiliari
Professionali. Premesso
quanto sopra, parte integrante del presente Codice Deontologico, le regole
di comportamento vengono di seguito suddivise in tre parti ciascuna
riguardante: i rapporti con il pubblico, con la clientela e con i
colleghi. Parte
Prima RAPPORTI
CON IL PUBBLICO Art.
1 L'Agente
Immobiliare deve conoscere il mercato immobiliare e la sua evoluzione
nonché le leggi ed i regolamenti relativi allo svolgimento della propria
attività professionale. Non deve accettare incarichi che non possa
svolgere con adeguata competenza. Art.
2 L'Agente
Immobiliare, per ogni incarico acquisito, deve raccogliere ogni elemento
utile all'affare al fine di non venire meno alla propria funzione sociale.
Art.
3 L'Agente
immobiliare deve sempre spendere il proprio nome. Art.
4 L'Agente
Immobiliare, su espressa richiesta della parte che gli ha conferito
l'incarico, può sottacere il nome di questa fino al momento della
conclusione dell'affare. Art.
5 L'Agente
Immobiliare deve operare preferibilmente in base ad un incarico conferito
in forma scritta e nel quale, oltre alla chiarezza degli accordi, si
definiscano il tipo di prestazione, l'ammontare della provvigione,
l'eventuale rimborso delle spese e le altre condizioni dell'affare, il
tutto in conformità alla Legge 52 del 6 Febbraio 1996. Art.
6 I
compensi dovranno essere pattuiti in anticipo ed il loro ammontare dovrà
risultare preferibilmente da un atto sottoscritto dalle parti; in mancanza
si farà riferimento agli Usi e Consuetudini raccolti dallaCamera di
Commercio. Art.
7 L'Agente
Immobiliare non dovrà confondere il proprio patrimonio con il denaro o
titoli ricevuti dai Clienti a titolo di deposito fiduciario gratuito. Parte
Seconda RAPPORTI
CON Art.
8 L'incarico,
anche se irrevocabile, dovrà essere definito nel tempo. Art.
9 E'
preferibile che l'Agente Immobiliare riceva l'incarico in forma esclusiva
al fine di non entrare in conflitto con altri Agenti Immobiliari.. Art.
10 Effettuata
la valutazione dell'immobile o dell'azienda e stabilite le condizioni
essenziali dell'incarico con la parte venditrice, locatrice o cedente
qualora l'Agente Immobiliare reperisca più persone interessate a
concludere l'affare, dovrà portare a conoscenza dell'incaricante tutte le
proposte ricevute. Art.
11 Dopo
aver stabilito e concordato le condizioni essenziali del contratto con una
parte interessata all'acquisto, alla locazione o al rilievo dell'azienda,
l'Agente Immobiliare non dovrà proporre a terzi la conclusione del
contratto alle stesse condizioni o a condizioni diverse sino ad
esaurimento, positivo o negativo, della trattativa iniziata. Art.
12 Quando
l'Agente Immobiliare intenda concludere per sè l'affare per il quale è
stato incaricato, deve immediatamente informare di ciò il Cliente ,
parimenti nel caso voglia vendere o locare una propria proprietà
immobiliare, deve rendere nota questa circostanza. In entrambi i casi non
dovrà percepire alcun compenso di mediazione. Art.
13 L'Agente
Immobiliare incaricato di amministrare o gestire beni che potranno essere
oggetto di futura compravendita o locazione deve concordare
preventivamente l'ammontare del suo compenso per questa specifica attività
e non può incassare alcuna somma da terzi senza preventiva autorizzazione
scritta. Art.
14 L'Agente
Immobiliare deve accettare l'incarico di valutare un bene solo nei limiti
della propria esperienza e preparazione. Nel caso in cui non sia in gradi
di provvedere personalmente dovrà assicurarsi la collaborazione di un
professionista di settore scelto in accordo con il Cliente. Art.
15 L'Agente
Immobiliare deve valutare con attenzione l'incarico che gli viene
conferito e deve informare il Cliente in ordine a tutte le difficoltà e
condizioni dell'affare. Parte
Terza RAPPORTI
CON I COLLEGHI Art.
16 E’
escluso ogni rapporto professionale con Agenti abusivi. Art.
17 L'Agente
Immobiliare deve comportarsi, nei confronti dei colleghi, con lealtà,
evitando con il proprio comportamento di procurarsi i vantaggi a danno dei
colleghi. Art.
18 L'Agente
Immobiliare deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti o pareri
sull'attività professionale di un collega, e in particolare sulla sua
condotta o su suoi presunti errori o incapacità. Ove venga a conoscenza
che di uno stesso affare è già stato investito un altro collega, deve
rifiutare l'incarico, fino a quando non sia scaduto, rinunciato o revocato
l'incarico conferito al collega. Art.
19 L'Agente
Immobiliare, se non espressamente autorizzato, deve rifiutare la
collaborazione di persone legate da un rapporto societario o di dipendenza
con un collega. Art.
20 L'Agente
Immobiliare non può accettare un incarico da un cliente che gli sia stato
presentato da un collega, salvo che vi sia un accordo esplicito in tal
senso. In caso di accettazione autorizzata di un incarico, fatto salva
diversa espressa pattuizione, la provvigione, per l'opera prestata, dovrà
essere suddivisa tra i due agenti in rapporto all'opera prestata da
ciascuno. Art.
21 Quando
alla conclusione di un affare concorrono più agenti, la provvigione dovrà
essere suddivisa tra loro in ragione di accordi intervenuti o, in
mancanza, in base agli usi e consuetudini locali e in rapporto all'opera
prestata da ciascuno. Art.
22 L'Agente
Immobiliare dovrà astenersi dall' affiggere propri cartelli pubblicitari
nell'immobile possibile oggetto di compravendita qualora nel medesimo
luogo siano già stati esposti cartelli pubblicitari da parte di un altro
agente, a meno che non risulti chiaramente dal testo del cartello la
diversità dell'affare offerto. L'apposizione dei cartelli pubblicitari
deve essere, comunque, sempre autorizzata dal Cliente. Art.
23 Nello
stabilire l'ammontare del proprio compenso l'Agente immobiliare non dovrà
scendere al di sotto di quanto stabilito dagli usi e consuetudini raccolti
dalla C.C.I.A.A. di appartenenza. Art.
24 L'Agente
Immobiliare non deve registrare una conversazione telefonica con un
collega. La registrazione, nel corso di una riunione, può essere
consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. Non devono essere
rese pubbliche le corrispondenze tra colleghi qualificate riservate e/o
personali. Art.
25 Il
principio di lealtà, alla base dei rapporti fra colleghi, deve intendersi
esteso anche ai rapporti con Art.
26 Qualora
sorgano divergenze o contrasti tra Agenti Immobiliari, questi dovranno
essere preventivamente sottoposti a conciliazione tramite gli organi
provinciali della FIAIP e fatta salva la competenza del Collegio dei
Probiviri. Art.
27 L'Agente immobiliare italiano è soggetto alle presenti norme
deontologiche nonchè alle norme deontologiche del Paese estero in cui si
trovi eventualmente a svolgere l'attività professionale, oltre alle norme
del Codice Deontologico e alle regole di comportamento della Federazione
Europea degli Agenti Immobiliari a cui |
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Quanto riportato in premessa serve a significare che un Agente FIAIP è tenuto al rispetto del codice deontologico della professione dell'Agente Immobiliare. QUESTO OBBLIGO E' SICURAMENTE UNA GARANZIA PER CHI SI RIVOLGE AD UN AGENTE FIAIP |